Art. 13
Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento
1. Coerentemente alle proprie politiche, priorita', piani, e
programmi nazionali, ciascuna Parte si impegna a fornire, nei limiti
delle sue possibilita', risorse per le attivita' nazionali previste
ai fini dell'attuazione della presente Convenzione. Tali risorse
possono includere finanziamenti nazionali nell'ambito delle
pertinenti politiche, strategie di sviluppo e budget nazionali,
nonche' finanziamenti bilaterali e multilaterali, ed il
coinvolgimento del settore privato.
2. L'efficacia complessiva dell'attuazione della presente
Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo dipendera'
dall'effettiva attuazione del presente articolo.
3. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel
settore finanziario e tecnico, cosi' come in quello dello sviluppo
delle capacita' e del trasferimento di tecnologia, sono incoraggiate,
in via d'urgenza, al fine di rafforzare e aumentare le loro attivita'
in relazione al mercurio a sostegno delle Parti che sono paesi in via
di sviluppo nell'attuazione della presente Convenzione per quanto
concerne le risorse finanziarie, l'assistenza tecnica ed il
trasferimento di tecnologia.
4. Le Parti, nei loro interventi in relazione ai finanziamenti,
tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle
circostanze particolari di quelle Parti che sono piccoli Stati
insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.
5. E' istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse
finanziarie congrue, prevedibili e tempestive. Il meccanismo deve
sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e le Parti con
economia in fase di transizione nell'adempimento degli obblighi
derivanti dalla presente Convenzione.
6. Il meccanismo comprende:
a) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF); e
b) un programma internazionale specifico (SIP) a sostegno dello
sviluppo di capacita' e dell'assistenza tecnica.
7. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce
risorse finanziarie nuove, prevedibili, congrue e tempestive per
coprire i costi legati all'attuazione della presente Convenzione come
deciso dalla Conferenza delle Parti. Ai fini della presente
Convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente e'
posto sotto la guida della Conferenza delle Parti cui deve rendere
conto. La Conferenza delle Parti fornisce orientamenti sulle
strategie generali, le politiche, le priorita' di programma e sui
criteri di ammissibilita' per avere accesso ed utilizzare queste
risorse finanziarie. Inoltre, la Conferenza delle Parti fornisce
orientamenti su un elenco indicativo di categorie di attivita' che
potrebbero beneficiare di un sostegno da parte del fondo fiduciario
del Fondo mondiale per l'ambiente. Il fondo fiduciario del Fondo
mondiale per l'ambiente fornisce risorse, sulla base delle decisioni
adottate, per coprire i costi incrementali dei benefici ambientali
globali e la totalita' dei costi, sempre in base alle decisioni
adottate, di alcune attivita' di supporto.
8. Quando fornisce risorse per un'attivita', il fondo fiduciario
del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale
di riduzione del mercurio di tale attivita' proposta in relazione ai
suoi costi.
9. Ai fini della presente Convenzione, il programma di cui al
paragrafo 6, lettera b), e' posto sotto la guida della Conferenza
delle Parti alla quale deve render conto. La Conferenza delle Parti,
alla sua prima riunione, decide in merito all'istituzione, che deve
essere un'entita' esistente, presso la quale il programma e' ospitato
e fornisce all'istituzione in questione orientamenti, anche in merito
alla durata del programma. Tutte le Parti e gli altri soggetti
interessati sono invitati, su base volontaria, a fornire risorse
finanziarie al programma.
10. La Conferenza delle Parti e le entita' che costituiscono il
meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione della prima
riunione della Conferenza delle Parti, le disposizioni necessarie per
dare effetto ai precedenti paragrafi.
11. Entro la sua terza riunione e, in seguito, a intervalli
regolari, la Conferenza delle Parti esamina il livello di
finanziamento e gli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti
ai soggetti ai quali e' affidata la gestione operativa del meccanismo
istituito ai sensi del presente articolo, nonche' la loro efficacia e
capacita' di far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle
Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di
transizione. Sulla base di questo esame, adotta le misure appropriate
per migliorare l'efficacia del meccanismo.
12. Tutte le Parti, nei limiti delle loro capacita', sono invitate
a contribuire al meccanismo. Il meccanismo incoraggia la
predisposizione di risorse provenienti da altre fonti, compreso il
settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per le attivita'
che sostiene.