(Convenzione-art. 13)
 
                               Art. 13 
 
          Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento 
 
  1.  Coerentemente  alle  proprie  politiche,  priorita',  piani,  e
programmi nazionali, ciascuna Parte si impegna a fornire, nei  limiti
delle sue possibilita', risorse per le attivita'  nazionali  previste
ai fini dell'attuazione  della  presente  Convenzione.  Tali  risorse
possono   includere   finanziamenti   nazionali   nell'ambito   delle
pertinenti politiche,  strategie  di  sviluppo  e  budget  nazionali,
nonche'   finanziamenti   bilaterali   e   multilaterali,    ed    il
coinvolgimento del settore privato. 
  2.   L'efficacia   complessiva   dell'attuazione   della   presente
Convenzione  da  parte  dei  paesi  in  via  di  sviluppo  dipendera'
dall'effettiva attuazione del presente articolo. 
  3. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel
settore finanziario e tecnico, cosi' come in  quello  dello  sviluppo
delle capacita' e del trasferimento di tecnologia, sono incoraggiate,
in via d'urgenza, al fine di rafforzare e aumentare le loro attivita'
in relazione al mercurio a sostegno delle Parti che sono paesi in via
di sviluppo nell'attuazione della  presente  Convenzione  per  quanto
concerne  le  risorse  finanziarie,  l'assistenza   tecnica   ed   il
trasferimento di tecnologia. 
  4. Le Parti, nei loro interventi  in  relazione  ai  finanziamenti,
tengono  pienamente  conto  delle   esigenze   specifiche   e   delle
circostanze particolari  di  quelle  Parti  che  sono  piccoli  Stati
insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati. 
  5.  E'  istituito  un  meccanismo  per  l'assegnazione  di  risorse
finanziarie congrue, prevedibili e  tempestive.  Il  meccanismo  deve
sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e le  Parti  con
economia in  fase  di  transizione  nell'adempimento  degli  obblighi
derivanti dalla presente Convenzione. 
  6. Il meccanismo comprende: 
    a) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF); e 
    b) un programma internazionale specifico (SIP) a  sostegno  dello
sviluppo di capacita' e dell'assistenza tecnica. 
  7. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per  l'ambiente  fornisce
risorse finanziarie nuove,  prevedibili,  congrue  e  tempestive  per
coprire i costi legati all'attuazione della presente Convenzione come
deciso  dalla  Conferenza  delle  Parti.  Ai  fini   della   presente
Convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente e'
posto sotto la guida della Conferenza delle Parti  cui  deve  rendere
conto.  La  Conferenza  delle  Parti  fornisce   orientamenti   sulle
strategie generali, le politiche, le priorita'  di  programma  e  sui
criteri di ammissibilita' per  avere  accesso  ed  utilizzare  queste
risorse finanziarie. Inoltre,  la  Conferenza  delle  Parti  fornisce
orientamenti su un elenco indicativo di categorie  di  attivita'  che
potrebbero beneficiare di un sostegno da parte del  fondo  fiduciario
del Fondo mondiale per l'ambiente.  Il  fondo  fiduciario  del  Fondo
mondiale per l'ambiente fornisce risorse, sulla base delle  decisioni
adottate, per coprire i costi incrementali  dei  benefici  ambientali
globali e la totalita' dei  costi,  sempre  in  base  alle  decisioni
adottate, di alcune attivita' di supporto. 
  8. Quando fornisce risorse per un'attivita',  il  fondo  fiduciario
del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale
di riduzione del mercurio di tale attivita' proposta in relazione  ai
suoi costi. 
  9. Ai fini della presente  Convenzione,  il  programma  di  cui  al
paragrafo 6, lettera b), e' posto sotto  la  guida  della  Conferenza
delle Parti alla quale deve render conto. La Conferenza delle  Parti,
alla sua prima riunione, decide in merito all'istituzione,  che  deve
essere un'entita' esistente, presso la quale il programma e' ospitato
e fornisce all'istituzione in questione orientamenti, anche in merito
alla durata del programma.  Tutte  le  Parti  e  gli  altri  soggetti
interessati sono invitati, su  base  volontaria,  a  fornire  risorse
finanziarie al programma. 
  10. La Conferenza delle Parti e le  entita'  che  costituiscono  il
meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione  della  prima
riunione della Conferenza delle Parti, le disposizioni necessarie per
dare effetto ai precedenti paragrafi. 
  11. Entro la  sua  terza  riunione  e,  in  seguito,  a  intervalli
regolari,  la  Conferenza  delle  Parti   esamina   il   livello   di
finanziamento e gli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti
ai soggetti ai quali e' affidata la gestione operativa del meccanismo
istituito ai sensi del presente articolo, nonche' la loro efficacia e
capacita' di far fronte alle esigenze in  costante  evoluzione  delle
Parti che sono paesi in via di sviluppo o con  economia  in  fase  di
transizione. Sulla base di questo esame, adotta le misure appropriate
per migliorare l'efficacia del meccanismo. 
  12. Tutte le Parti, nei limiti delle loro capacita', sono  invitate
a  contribuire   al   meccanismo.   Il   meccanismo   incoraggia   la
predisposizione di risorse provenienti da altre  fonti,  compreso  il
settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per  le  attivita'
che sostiene.