(Convenzione-art. 14)
 
                               Art. 14 
 
Sviluppo  di  capacita',  assistenza  tecnica  e   trasferimento   di
                             tecnologia 
 
  1. Le Parti collaborano al fine  di  garantire,  nei  limiti  delle
rispettive possibilita', sviluppo di capacita' e  assistenza  tecnica
adeguati e tempestivi alle Parti che sono paesi in via  di  sviluppo,
in particolare le Parti che sono paesi meno sviluppati ed  i  piccoli
Stati insulari in via di sviluppo, nonche' alle Parti con economia in
fase di transizione, al fine di assisterle ad adempiere gli  obblighi
che derivano dalla presente Convenzione. 
  2. Lo sviluppo di  capacita'  e  l'assistenza  tecnica  di  cui  al
paragrafo 1 ed all'articolo 13, possono  essere  realizzati  mediante
accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono  coinvolgere
i centri regionali e subregionali esistenti, tramite altri  strumenti
multilaterali  e  bilaterali  e  mediante  partenariati,  compresi  i
partenariati che  coinvolgono  il  settore  privato.  Per  rafforzare
l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare
alla cooperazione ed al coordinamento con  altri  accordi  ambientali
multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti. 
  3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti  nei  limiti
delle loro capacita', promuovono e agevolano,  con  il  sostegno  del
settore privato e di altri soggetti interessati,  ove  opportuno,  lo
sviluppo, il trasferimento, la diffusione ed il relativo accesso alle
piu' aggiornate tecnologie alternative,  ecologicamente  corrette,  a
beneficio  delle  Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo,  in
particolare i paesi meno sviluppati ed i piccoli  Stati  insulari  in
via di  sviluppo,  nonche'  delle  Parti  con  economia  in  fase  di
transizione, al fine di  rafforzare  la  loro  capacita'  di  attuare
efficacemente la presente Convenzione. 
  4. La Conferenza delle Parti, entro la sua seconda riunione, ed  in
seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e
delle  relazioni  delle   Parti,   ivi   comprese   quelle   previste
dall'articolo 21, nonche' delle informazioni fornite da  altre  parti
interessate: 
    a)  esamina  le  informazioni  sulle  iniziative  in  corso  e  i
progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative; 
    b) valuta le esigenze delle Parti, in particolare  le  Parti  che
sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie  alternative;
e 
    c)  identifica  le  criticita'   affrontate   dalle   Parti,   in
particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di
trasferimento tecnologico. 
  5.  La  Conferenza  delle  Parti  elabora   raccomandazioni   sulle
modalita'   di   rafforzamento   dello   sviluppo    di    capacita',
dell'assistenza tecnica e del trasferimento di  tecnologia  ai  sensi
del presente articolo.