Art. 15 Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione 1. E' istituito un meccanismo che ha il fine di promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione e verificarne l'osservanza, che prevede un comitato in qualita' di organo sussidiario della Conferenza delle Parti. Tale meccanismo, ivi compreso il comitato, mira a svolgere una funzione di sostegno e presta particolare attenzione alle capacita' e situazioni nazionali delle Parti. 2. Il comitato promuove l'attuazione e verifica l'osservanza di tutte le disposizioni della presente Convenzione. Il comitato esamina, sia a livello individuale che sistemico, le questioni attinenti all'attuazione ed all'osservanza, formulando, se del caso, raccomandazioni indirizzate alla Conferenza delle Parti. 3. Il comitato e' composto da 15 membri nominati dalle Parti ed eletti dalla Conferenza delle Parti, nel rispetto di un'equa rappresentanza geografica sulla base delle cinque regioni delle Nazioni Unite; i primi membri sono eletti nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti e, in seguito, secondo le regole di procedura approvate dalla Conferenza delle Parti ai sensi del paragrafo 5; i membri del comitato devono possedere competenza in un settore rilevante in relazione alla presente Convenzione e rispecchiare un adeguato equilibrio di competenze. 4. Il comitato puo' esaminare istanze sulla base di: a) comunicazioni scritte trasmesse dalle Parti per quanto concerne il rispetto delle disposizioni; b) relazioni nazionali trasmesse ai sensi dell'articolo 21; e c) richieste da parte della Conferenza delle Parti. 5. Il comitato elabora le proprie regole di procedura, che sono sottoposte all'approvazione della Conferenza delle Parti in occasione della seconda riunione; la Conferenza delle Parti puo' adottare clausole aggiuntive al mandato del comitato. 6. Il comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, non si raggiunga un consenso in seno al comitato, le raccomandazioni sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, sulla base di un quorum di due terzi dei membri.