Art. 16 Aspetti legati alla salute 1. Le Parti sono invitate a: a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi mirati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando linee guida sanitarie scientificamente fondate relative all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio, fissando, ove opportuno, obiettivi di riduzione dell'esposizione al mercurio, attivita' di comunicazione/istruzione rivolte alla popolazione, con la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori interessati; b) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti l'esposizione professionale al mercurio ed ai composti del mercurio; c) promuovere adeguati servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite dall'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio; e d) istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacita' istituzionali e dei professionisti che operano nel settore della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio. 2. La Conferenza delle Parti, nell'esaminare le questioni o le attivita' legate alla salute, dovrebbe: a) consultare e collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanita', l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni intergovernative competenti; e b) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanita', l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni intergovernative competenti.