(Convenzione-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
                     Aspetti legati alla salute 
 
  1. Le Parti sono invitate a: 
    a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi
mirati a individuare  e  proteggere  le  popolazioni  a  rischio,  in
particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando
linee   guida    sanitarie    scientificamente    fondate    relative
all'esposizione al mercurio ed ai composti  del  mercurio,  fissando,
ove opportuno, obiettivi di riduzione dell'esposizione  al  mercurio,
attivita' di comunicazione/istruzione rivolte alla  popolazione,  con
la partecipazione del settore sanitario pubblico e di  altri  settori
interessati; 
    b) promuovere  l'elaborazione  e  l'attuazione  di  programmi  di
educazione  e  prevenzione   scientificamente   fondati   concernenti
l'esposizione professionale al mercurio ed ai composti del mercurio; 
    c) promuovere adeguati servizi di  assistenza  sanitaria  per  la
prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle  popolazioni  colpite
dall'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio; e 
    d)  istituire  e  rafforzare,   ove   opportuno,   le   capacita'
istituzionali e dei professionisti  che  operano  nel  settore  della
salute  per  la  prevenzione,  la  diagnosi,  il  trattamento  ed  il
monitoraggio dei rischi per la  salute  connessi  all'esposizione  al
mercurio ed ai composti del mercurio. 
  2. La Conferenza delle Parti,  nell'esaminare  le  questioni  o  le
attivita' legate alla salute, dovrebbe: 
    a) consultare e collaborare con l'Organizzazione  mondiale  della
sanita', l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno,
altre organizzazioni intergovernative competenti; e 
    b) promuovere la cooperazione e lo scambio  di  informazioni  con
l'Organizzazione    mondiale    della    sanita',    l'Organizzazione
internazionale del lavoro  e,  ove  opportuno,  altre  organizzazioni
intergovernative competenti.