(Convenzione-art. 19)
 
                               Art. 19 
 
                  Ricerca, sviluppo e monitoraggio 
 
  1. Le Parti, tenuto conto delle  proprie  capacita'  e  circostanze
specifiche, si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare: 
    a) gli inventari sugli usi, il consumo, le emissioni in atmosfera
ed i rilasci  nell'acqua  e  nel  suolo,  di  origine  antropica,  di
mercurio e di composti di mercurio; 
    b) la modellizzazione ed il monitoraggio, su basi geograficamente
rappresentative, dei livelli di mercurio e di  composti  di  mercurio
nelle  popolazioni  vulnerabili  e  nei   comparti   ambientali,   in
particolare  nel  biota,  come  i  pesci,  i  mammiferi  marini,   le
tartarughe marine e gli uccelli, nonche'  la  collaborazione  per  la
raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati; 
    c) le valutazioni dell'impatto del mercurio  e  dei  composti  di
mercurio sulla salute umana  e  l'ambiente,  oltre  alle  conseguenze
sociali, economiche e culturali, in  particolare  in  relazione  alle
popolazioni vulnerabili; 
    d) metodologie armonizzate per le attivita' realizzate  ai  sensi
dei punti a), b) e c) del presente paragrafo; 
    e) informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto  (compresi  il
trasporto ed il deposito a lunga distanza), la trasformazione  ed  il
destino  del  mercurio  e  dei  composti  di  mercurio  nei   diversi
ecosistemi, tenendo nella dovuta considerazione  la  distinzione  tra
emissioni e rilasci di mercurio  di  origine  naturale,  antropica  e
della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici; 
    f) informazioni sul  commercio  e  gli  scambi  di  mercurio,  di
composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e 
    g)  informazione  e  ricerca  sulla  disponibilita'  tecnica   ed
economica di prodotti  e  processi  senza  mercurio,  sulle  migliori
tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre  e
monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio  e  dei  composti  di
mercurio. 
  2. Le Parti, ove opportuno, nello svolgimento  delle  attivita'  di
cui al paragrafo 1 dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio  e
dei programmi di ricerca esistenti.