Art. 19 Ricerca, sviluppo e monitoraggio 1. Le Parti, tenuto conto delle proprie capacita' e circostanze specifiche, si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare: a) gli inventari sugli usi, il consumo, le emissioni in atmosfera ed i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio; b) la modellizzazione ed il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, nonche' la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati; c) le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare in relazione alle popolazioni vulnerabili; d) metodologie armonizzate per le attivita' realizzate ai sensi dei punti a), b) e c) del presente paragrafo; e) informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto ed il deposito a lunga distanza), la trasformazione ed il destino del mercurio e dei composti di mercurio nei diversi ecosistemi, tenendo nella dovuta considerazione la distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale, antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici; f) informazioni sul commercio e gli scambi di mercurio, di composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e g) informazione e ricerca sulla disponibilita' tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio. 2. Le Parti, ove opportuno, nello svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 1 dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.