(Convenzione-art. 20)
 
                               Art. 20 
 
                         Piani di attuazione 
 
  1. Ciascuna Parte puo', a  seguito  di  una  valutazione  iniziale,
sviluppare e realizzare un piano di attuazione, tenendo  conto  delle
circostanze nazionali, per adempiere  gli  obblighi  derivanti  dalla
presente  Convenzione.  I  piani  in  questione   dovrebbero   essere
trasmessi al Segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto. 
  2. Ciascuna Parte puo' rivedere e aggiornare il  proprio  piano  di
attuazione, tenendo  conto  delle  circostanze  nazionali  e  facendo
riferimento agli orientamenti impartiti dalla Conferenza delle  Parti
e ad altri orientamenti pertinenti. 
  3. Le Parti, quando svolgono le attivita' di cui ai paragrafi  1  e
2, dovrebbero consultare, a livello nazionale, i  soggetti  portatori
di interesse al fine di  facilitare  lo  sviluppo,  l'attuazione,  la
revisione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione. 
  4. Le  Parti  possono  anche  coordinarsi  in  relazione  ai  piani
regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.