Art. 20 Piani di attuazione 1. Ciascuna Parte puo', a seguito di una valutazione iniziale, sviluppare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I piani in questione dovrebbero essere trasmessi al Segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto. 2. Ciascuna Parte puo' rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo riferimento agli orientamenti impartiti dalla Conferenza delle Parti e ad altri orientamenti pertinenti. 3. Le Parti, quando svolgono le attivita' di cui ai paragrafi 1 e 2, dovrebbero consultare, a livello nazionale, i soggetti portatori di interesse al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, la revisione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione. 4. Le Parti possono anche coordinarsi in relazione ai piani regionali per facilitare l'attuazione della presente Convenzione.