Art. 21 Trasmissione delle relazioni 1. Ciascuna Parte informa la Conferenza delle Parti, tramite relazione al Segretariato, sulle misure adottate per attuare le disposizioni della presente Convenzione e sull'efficacia di tali misure e degli eventuali elementi di criticita' incontrati nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione. 2. Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione. 3. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, stabilisce la periodicita' ed il formato delle relazioni che le Parti sono tenute a rispettare, tenendo conto dell'opportunita' di un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.