(Convenzione-art. 21)
 
                               Art. 21 
 
                    Trasmissione delle relazioni 
 
  1. Ciascuna  Parte  informa  la  Conferenza  delle  Parti,  tramite
relazione al Segretariato,  sulle  misure  adottate  per  attuare  le
disposizioni della presente  Convenzione  e  sull'efficacia  di  tali
misure  e  degli  eventuali   elementi   di   criticita'   incontrati
nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione. 
  2. Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni  di  cui
agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione. 
  3.  La  Conferenza  delle  Parti,  in  occasione  della  sua  prima
riunione, stabilisce la periodicita' ed il  formato  delle  relazioni
che   le   Parti   sono   tenute   a   rispettare,   tenendo    conto
dell'opportunita'  di  un  coordinamento  con  le  altre  convenzioni
pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.