Art. 22 Valutazione dell'efficacia 1. La Conferenza delle Parti valuta l'efficacia della presente Convenzione, entro e non oltre sei anni dopo la data di entrata in vigore e, in seguito periodicamente, ad intervalli da essa stabiliti. 2. Al fine di facilitare la valutazione, la Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, provvede a stabilire le modalita' per ottenere dati di monitoraggio comparabili sulla presenza ed i movimenti del mercurio e dei composti di mercurio nell'ambiente, nonche' sulle tendenze dei livelli di mercurio e dei composti di mercurio rilevati nei bioti e nelle popolazioni vulnerabili. 3. La valutazione e' effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche, finanziari ed economiche disponibili, ivi compresi: a) le relazioni e altri dati di monitoraggio forniti alla Conferenza delle Parti in applicazione del paragrafo 2; b) le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21; c) le informazioni e le raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 15; e d) le relazioni e le altre informazioni pertinenti sul funzionamento dei meccanismi in materia di assistenza finanziaria, trasferimento di tecnologia e sviluppo delle capacita' istituiti nell'ambito della presente Convenzione.