(Convenzione-art. 22)
 
                               Art. 22 
 
                     Valutazione dell'efficacia 
 
  1. La Conferenza delle  Parti  valuta  l'efficacia  della  presente
Convenzione, entro e non oltre sei anni dopo la data  di  entrata  in
vigore e, in seguito periodicamente, ad intervalli da essa stabiliti. 
  2. Al fine di facilitare la valutazione, la Conferenza delle Parti,
in occasione della  sua  prima  riunione,  provvede  a  stabilire  le
modalita'  per  ottenere  dati  di  monitoraggio  comparabili   sulla
presenza ed i movimenti del  mercurio  e  dei  composti  di  mercurio
nell'ambiente, nonche' sulle tendenze dei livelli di mercurio  e  dei
composti  di  mercurio  rilevati  nei  bioti  e   nelle   popolazioni
vulnerabili. 
  3. La valutazione  e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni
scientifiche,  ambientali,   tecniche,   finanziari   ed   economiche
disponibili, ivi compresi: 
    a) le  relazioni  e  altri  dati  di  monitoraggio  forniti  alla
Conferenza delle Parti in applicazione del paragrafo 2; 
    b) le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21; 
    c)  le  informazioni  e  le  raccomandazioni  fornite  ai   sensi
dell'articolo 15; e 
    d)  le  relazioni  e  le  altre   informazioni   pertinenti   sul
funzionamento dei meccanismi in materia  di  assistenza  finanziaria,
trasferimento di tecnologia  e  sviluppo  delle  capacita'  istituiti
nell'ambito della presente Convenzione.