Art. 23 Conferenza delle Parti 1. E' istituita una Conferenza delle Parti. 2. Il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente convoca la prima riunione della Conferenza delle Parti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza stessa. 3. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti hanno luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle Parti lo richieda per iscritto, purche' tale richiesta venga supportata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta e' stata comunicata alle Parti dal Segretariato. 4. In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti delibera e adotta all'unanimita' le norme di procedura e le norme finanziarie applicabili alla Conferenza stessa ed ai suoi eventuali organi ausiliari, nonche' le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attivita' del Segretariato. 5. La Conferenza delle Parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente Convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine: a) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione della presente Convenzione; b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti; c) esamina con regolarita' tutte le informazioni messe a sua disposizione ed a disposizione del Segretariato ai sensi dell'articolo 21; d) esamina le raccomandazioni trasmesse dal comitato per l'attuazione e l'osservanza; e) considera e intraprende eventuali azioni aggiuntive ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione; e f) procede al riesame gli allegati A e B in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5. 6. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non sono Parti della presente Convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatori. Qualsiasi organismo o agenzia, nazionale o internazionale, di tipo governativo o non governativo, competente nei settori disciplinati dalla presente Convenzione e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una riunione della Conferenza delle Parti in qualita' di osservatore puo' essere ammesso, salvo che almeno un terzo delle Parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori e' disciplinata dalle regole di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.