(Convenzione-art. 23)
 
                               Art. 23 
 
                       Conferenza delle Parti 
 
  1. E' istituita una Conferenza delle Parti. 
  2. Il Direttore esecutivo del Programma  delle  Nazioni  Unite  per
l'Ambiente convoca la prima riunione  della  Conferenza  delle  Parti
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza  delle
Parti si tengono a intervalli regolari,  stabiliti  dalla  Conferenza
stessa. 
  3. Le riunioni straordinarie della  Conferenza  delle  Parti  hanno
luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una
delle Parti lo richieda per iscritto, purche'  tale  richiesta  venga
supportata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi  dalla  data
in  cui  detta  richiesta  e'  stata  comunicata   alle   Parti   dal
Segretariato. 
  4. In occasione della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti
delibera e adotta all'unanimita' le norme di  procedura  e  le  norme
finanziarie applicabili alla Conferenza stessa ed ai  suoi  eventuali
organi   ausiliari,   nonche'   le   disposizioni   finanziarie   che
disciplinano l'attivita' del Segretariato. 
  5. La Conferenza delle Parti  tiene  sotto  costante  controllo  ed
esame  l'attuazione  della  presente  Convenzione.  Essa  espleta  le
funzioni che le sono conferite dalla Convenzione e, a questo fine: 
    a) istituisce gli organi ausiliari che  considera  necessari  per
l'attuazione della presente Convenzione; 
    b) coopera, ove necessario, con le organizzazioni  internazionali
e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti; 
    c) esamina con regolarita' tutte  le  informazioni  messe  a  sua
disposizione  ed   a   disposizione   del   Segretariato   ai   sensi
dell'articolo 21; 
    d)  esamina  le  raccomandazioni  trasmesse  dal   comitato   per
l'attuazione e l'osservanza; 
    e) considera e intraprende eventuali azioni  aggiuntive  ritenute
necessarie  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  della  presente
Convenzione; e 
    f) procede  al  riesame  gli  allegati  A  e  B  in  applicazione
dell'articolo 4 e dell'articolo 5. 
  6. Le  Nazioni  Unite,  le  sue  agenzie  specializzate,  l'Agenzia
internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati  che  non  sono
Parti della presente Convenzione possono  essere  rappresentati  alle
riunioni della Conferenza delle Parti  in  qualita'  di  osservatori.
Qualsiasi organismo o agenzia, nazionale o  internazionale,  di  tipo
governativo o non governativo, competente  nei  settori  disciplinati
dalla presente Convenzione e che abbia informato il Segretariato  del
suo  desiderio  di  essere  rappresentato  ad  una   riunione   della
Conferenza  delle  Parti  in  qualita'  di  osservatore  puo'  essere
ammesso, salvo che almeno un terzo delle Parti presenti  si  opponga.
L'ammissione e la partecipazione di osservatori e' disciplinata dalle
regole di procedura adottate dalla Conferenza delle Parti.