Art. 24 Segretariato 1. E' istituito un Segretariato. 2. Il Segretariato svolge le seguenti funzioni: a) organizza le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari e fornisce loro i servizi necessari; b) presta, su richiesta, assistenza alle Parti, in particolare alle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di transizione, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione; c) garantisce il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti, in particolare con quelli delle altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti; d) assiste le Parti al fine dello scambio di informazioni concernenti l'attuazione della presente Convenzione; e) prepara e mettere a disposizione delle Parti relazioni periodiche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili; f) conclude, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e g) svolge le altre funzioni del Segretariato previste dalla presente Convenzione nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle Parti. 3.Le funzioni del Segretariato della presente Convenzione sono svolte dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, a meno che la Conferenza delle Parti non decida, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del Segretariato ad una o piu' organizzazioni internazionali. 4. La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi internazionali competenti, puo' adoperarsi per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento tra il Segretariato e i segretariati di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti. La Conferenza delle Parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, puo' fornire ulteriori orientamenti in materia.