(Convenzione-art. 24)
 
                               Art. 24 
 
                            Segretariato 
 
  1. E' istituito un Segretariato. 
  2. Il Segretariato svolge le seguenti funzioni: 
    a) organizza le riunioni della Conferenza delle Parti e dei  suoi
organi ausiliari e fornisce loro i servizi necessari; 
    b) presta, su richiesta, assistenza alle  Parti,  in  particolare
alle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia  in  fase
di transizione, ai fini dell'attuazione della presente Convenzione; 
    c) garantisce il coordinamento, se del caso, con  i  segretariati
di altri organismi  internazionali  pertinenti,  in  particolare  con
quelli delle altre convenzioni in  materia  di  sostanze  chimiche  e
rifiuti; 
    d) assiste  le  Parti  al  fine  dello  scambio  di  informazioni
concernenti l'attuazione della presente Convenzione; 
    e)  prepara  e  mettere  a  disposizione  delle  Parti  relazioni
periodiche sulla base delle  informazioni  ricevute  ai  sensi  degli
articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili; 
    f) conclude, sotto  la  supervisione  generale  della  Conferenza
delle Parti, gli  accordi  amministrativi  o  contrattuali  necessari
all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e 
    g) svolge le  altre  funzioni  del  Segretariato  previste  dalla
presente Convenzione nonche' eventuali altre funzioni stabilite dalla
Conferenza delle Parti. 
  3.Le funzioni del  Segretariato  della  presente  Convenzione  sono
svolte dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite  per
l'Ambiente, a meno che  la  Conferenza  delle  Parti  non  decida,  a
maggioranza dei  tre  quarti  delle  Parti  presenti  e  votanti,  di
affidare le funzioni del Segretariato ad una  o  piu'  organizzazioni
internazionali. 
  4. La Conferenza delle Parti, in consultazione  con  gli  organismi
internazionali  competenti,  puo'  adoperarsi   per   rafforzare   la
cooperazione ed il coordinamento tra il Segretariato e i segretariati
di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche  e  rifiuti.  La
Conferenza delle Parti, in consultazione con organismi internazionali
competenti, puo' fornire ulteriori orientamenti in materia.