(Convenzione-art. 25)
 
                               Art. 25 
 
                   Composizione delle controversie 
 
  1. Le Parti dirimono le eventuali controversie  tra  loro  relative
all'interpretazione o  all'applicazione  della  presente  Convenzione
mediante trattative o con qualsiasi  altro  mezzo  pacifico  di  loro
scelta. 
  2.  Nel  ratificare,  accettare,   approvare   la   Convenzione   o
nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che
non sia un'organizzazione  regionale  per  l'integrazione  economica,
puo' dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario,  che  per
qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione
della presente Convenzione riconosce come obbligatori, nei  confronti
di qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo, uno  o  entrambi  i
mezzi di risoluzione delle controversie di seguito indicati: 
    a) l'arbitrato,  conformemente  alla  procedura  stabilita  nella
parte I dell'Allegato E; 
    b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di
giustizia. 
  3. Le Parti che sono organizzazioni  regionali  per  l'integrazione
economica possono formulare una dichiarazione  analoga  in  relazione
all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 
  4. Una dichiarazione effettuata a  norma  del  paragrafo  2  o  del
paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa  stabilita  o
fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stato
notificato al  depositario  un  preavviso  scritto  di  revoca  della
stessa. 
  5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso  di  revoca  o
una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti
in  corso  dinanzi  ad  un   tribunale   arbitrale   o   alla   Corte
internazionale di giustizia, salvo che le  parti  della  controversia
non concordino diversamente. 
  6. Se le parti di una controversia non hanno  accettato  la  stessa
procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non  sono
addivenute  ad  una  composizione  della  controversia  mediante   la
procedura di cui al paragrafo  1  nei  dodici  mesi  successivi  alla
notifica dell'esistenza della controversia da una Parte all'altra, la
controversia puo' essere deferita ad una commissione di conciliazione
su richiesta di una delle parti in causa. La procedura  di  cui  alla
parte II dell'Allegato E si applica alla conciliazione ai  sensi  del
presente articolo.