Art. 25 Composizione delle controversie 1. Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 2. Nel ratificare, accettare, approvare la Convenzione o nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una Parte che non sia un'organizzazione regionale per l'integrazione economica, puo' dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione riconosce come obbligatori, nei confronti di qualsiasi Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie di seguito indicati: a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte I dell'Allegato E; b) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia. 3. Le Parti che sono organizzazioni regionali per l'integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui e' stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa. 5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti della controversia non concordino diversamente. 6. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non sono addivenute ad una composizione della controversia mediante la procedura di cui al paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una Parte all'altra, la controversia puo' essere deferita ad una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui alla parte II dell'Allegato E si applica alla conciliazione ai sensi del presente articolo.