(Convenzione-art. 26)
 
                               Art. 26 
 
                     Modifiche della Convenzione 
 
  1.  Qualsiasi  Parte  puo'  proporre   modifiche   della   presente
Convenzione. 
  2.  Le  modifiche  della  presente  Convenzione  sono  adottate  in
occasione di una riunione della  Conferenza  delle  Parti.  Il  testo
delle eventuali modifiche proposte e' trasmesso dal Segretariato alle
Parti  almeno  sei  mesi  prima  della  riunione  alla  quale  verra'
presentato per  l'adozione.  Il  Segretariato  comunica  altresi'  le
modifiche proposte ai firmatari della  presente  Convenzione  e,  per
informazione, al Depositario. 
  3. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad  un
accordo per  consenso  sulle  proposte  di  modifica  della  presente
Convenzione. Qualora nonostante tutti gli  sforzi  compiuti  non  sia
possibile raggiungere il consenso,  la  modifica  e'  adottata,  come
estrema risorsa, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti  e
votanti. 
  4. La modifica e' notificata dal Depositario a tutte le  Parti  per
ratifica, accettazione o approvazione. 
  5. La ratifica, l'accettazione o  l'approvazione  di  una  modifica
sono notificate per iscritto al Depositario. Ogni  modifica  adottata
conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che  hanno
deciso di essere vincolate a  quanto  contenuto  nel  testo  di  tale
modifica, il novantesimo giorno  successivo  alla  data  di  deposito
degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte  di
almeno  tre  quarti  delle  Parti  che   erano   Parti   al   momento
dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra  Parte,
la modifica entra in vigore il  novantesimo  giorno  successivo  alla
data in cui  detta  Parte  ha  depositato  il  proprio  strumento  di
ratifica, accettazione o approvazione della modifica.