(Convenzione-art. 27)
 
                               Art. 27 
 
                 Adozione e modifica degli allegati 
 
  1. Gli allegati  della  presente  Convenzione  costituiscono  parte
integrante della stessa e,  salvo  espressa  disposizione  contraria,
ogni  riferimento  alla  presente   Convenzione   si   intende   come
riferimento anche ai relativi allegati. 
  2. Ulteriori allegati  adottati  dopo  l'entrata  in  vigore  della
presente Convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere
procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo. 
  3. Ai fini della proposta, adozione ed entrata in vigore  di  nuovi
allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente: 
    a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e  adottati  secondo  la
procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3; 
    b) se una delle Parti non puo' accettare un  allegato  aggiuntivo
ne informa per iscritto il Depositario entro un anno  dalla  data  in
cui  quest'ultimo  ha  comunicato  alle  Parti  l'adozione  di   tale
allegato. Il Depositario informa tempestivamente tutte le Parti circa
eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna Parte puo',
in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Depositario che essa
ritira una precedente notifica di non  accettazione  di  un  allegato
aggiuntivo e, in tal caso, l'allegato entra in vigore  per  la  Parte
interessata, secondo le disposizioni di cui alla lettera c); e 
    c) allo scadere di un anno dalla data in cui  il  Depositario  ha
comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo,  quest'ultimo  entra
in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di
non accettazione ai sensi della precedente lettera b). 
  4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche  agli
allegati  della  presente  Convenzione  sono  soggette  alla   stessa
procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in  vigore
di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, fatto salvo che  un
emendamento ad un allegato non entra in vigore  nei  confronti  delle
Parti che abbiano reso una dichiarazione  in  merito  alle  modifiche
degli allegati conformemente al paragrafo  5  dell'articolo  30,  nel
qual caso una siffatta modifica entra in vigore  per  tale  Parte  il
novantesimo giorno  successivo  alla  data  di  deposito,  presso  il
Depositario,   del   suo   strumento   di   ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione relativo a tale modifica. 
  5. Se un allegato aggiuntivo o una modifica  di  un  allegato  sono
connessi ad una modifica della Convenzione, l'allegato  aggiuntivo  o
la modifica entrano in vigore soltanto  al  momento  dell'entrata  in
vigore della modifica della Convenzione.