Art. 27 Adozione e modifica degli allegati 1. Gli allegati della presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati. 2. Ulteriori allegati adottati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo. 3. Ai fini della proposta, adozione ed entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente: a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3; b) se una delle Parti non puo' accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il Depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle Parti l'adozione di tale allegato. Il Depositario informa tempestivamente tutte le Parti circa eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Depositario che essa ritira una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo e, in tal caso, l'allegato entra in vigore per la Parte interessata, secondo le disposizioni di cui alla lettera c); e c) allo scadere di un anno dalla data in cui il Depositario ha comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo, quest'ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b). 4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente Convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, fatto salvo che un emendamento ad un allegato non entra in vigore nei confronti delle Parti che abbiano reso una dichiarazione in merito alle modifiche degli allegati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 30, nel qual caso una siffatta modifica entra in vigore per tale Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il Depositario, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica. 5. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi ad una modifica della Convenzione, l'allegato aggiuntivo o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione.