(Convenzione-art. 28)
 
                               Art. 28 
 
                           Diritto di voto 
 
  1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone  di  un  voto,
fatte salve le disposizioni del paragrafo 2. 
  2.  Un'organizzazione  per   l'integrazione   economica   regionale
esercita il diritto di voto nelle materie di sua  competenza  con  un
numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono  parti
della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il  proprio
diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e
viceversa.