Art. 28 Diritto di voto 1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2. 2. Un'organizzazione per l'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.