Art. 3 Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio 1. Ai fini del presente articolo: a) i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e b) per «composti di mercurio» si intendono il cloruro di mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio(II), il solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e il solfuro di mercurio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a: a) quantita' di mercurio o di composti di mercurio destinate ad essere utilizzate per attivita' di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; o b) tracce di mercurio o di composti di mercurio esistenti in natura presenti in prodotti quali i metalli privi di mercurio, i minerali o prodotti minerali, incluso il carbone, o i prodotti derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti nei prodotti chimici; o c) prodotti con aggiunta di mercurio. 3. Ciascuna Parte non deve consentire attivita' di estrazione primaria di mercurio a meno che dette attivita' non fossero gia' in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte. 4. Ciascuna Parte autorizza unicamente il proseguimento delle attivita' di estrazione primaria di mercurio che erano gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente Convenzione per tale Parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale data. Nel corso di questo periodo il mercurio proveniente dalle attivita' di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti con aggiunta di mercurio ai sensi dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, o per essere smaltito ai sensi dell'articolo 11, ricorrendo a operazioni che non comportano attivita' di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi. 5. Ciascuna Parte deve: a) impegnarsi a censire le singole riserve di mercurio o di composti di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche e le fonti di approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori a 10 tonnellate metriche per anno, situate nel proprio territorio; b) adottare misure al fine di garantire che, qualora la Parte accerti l'esistenza di eccedenze di mercurio provenienti dalla dismissione di impianti per la produzione di cloro-alcali, questo mercurio sia smaltito conformemente alle linee guida per una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), ricorrendo ad operazioni che non comportino attivita' di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi. 6. Ciascuna Parte vieta l'esportazione del mercurio ad eccezione dei seguenti casi: a) se l'esportazione e' diretta ad un'altra Parte che abbia fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, e solo ai fini di: i) un uso consentito alla Parte importatrice nell'ambito della presente Convenzione, o ii) uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto come stabilito all'articolo 10; o b) se l'esportazione e' diretta ad una non-Parte che abbia fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto, comprendente una certificazione che attesti che: i) la non Parte abbia attuato misure destinate a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente ed il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, e ii) il mercurio sara' destinato unicamente ad un uso consentito ad una Parte dalla Convenzione o per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto, ai sensi dell'articolo 10. 7. Una Parte esportatrice puo' accettare, come consenso scritto ai sensi del paragrafo 6, una notifica generale trasmessa al Segretariato dalla Parte o dalla non-Parte importatrice. Tale notifica generale stabilisce i termini e le condizioni sulla base dei quali la Parte o non-Parte importatrice fornisce il proprio consenso. La notifica puo' essere revocata in qualsiasi momento da tale Parte o non-Parte. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. 8. Ciascuna Parte non consente l'importazione di mercurio proveniente da una non-Parte cui trasmettera' il proprio consenso scritto se tale non-Parte non ha fornito una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b). 9. Una Parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, puo' decidere di non applicare il paragrafo 8, purche' mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del mercurio ed abbia attuato misure nazionali al fine di garantire che il mercurio importato sia gestito in modo ecologicamente corretto. La Parte trasmette al Segretariato una notifica relativa a questa decisione, includendovi informazioni che descrivono le sue restrizioni all'esportazione e le disposizioni normative nazionali, nonche' informazioni sulle quantita' e sui paesi di origine del mercurio importato da non-Parti. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. Il Comitato per l'attuazione e l'osservanza (della Convenzione ndt) esamina e valuta le notifiche di questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e puo' rivolgere raccomandazioni, se del caso, alla Conferenza delle Parti. 10. La procedura di cui al paragrafo 9 e' applicabile fino alla conclusione della seconda riunione della Conferenza delle Parti. Dopo tale data, non si potra' piu' ricorrere a questa procedura, a meno che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, fatta eccezione per il caso in cui una Parte abbia presentato una notifica a norma del paragrafo 9 prima della fine della seconda riunione della Conferenza delle Parti. 11. Ciascuna parte include nelle sue relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21 ogni informazione idonea a dimostrare che le prescrizioni di cui al presente articolo sono state soddisfatte. 12. Alla sua prima riunione, la Conferenza delle Parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 ed elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), ed al paragrafo 8. 13. La Conferenza delle Parti valuta se il commercio di determinati composti di mercurio compromette l'obiettivo della presente Convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono, data la loro inclusione in un allegato aggiuntivo adottato ai sensi d dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.