(Convenzione-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
         Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a) i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio
con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con  un  tenore  di
mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e 
    b)  per  «composti  di  mercurio»  si  intendono  il  cloruro  di
mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido  di  mercurio(II),  il
solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e  il
solfuro di mercurio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a: 
    a) quantita' di mercurio o di composti di mercurio  destinate  ad
essere utilizzate per attivita' di  ricerca  di  laboratorio  o  come
campione di riferimento; o 
    b) tracce di mercurio o di  composti  di  mercurio  esistenti  in
natura presenti in prodotti quali i  metalli  privi  di  mercurio,  i
minerali o prodotti  minerali,  incluso  il  carbone,  o  i  prodotti
derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti  nei
prodotti chimici; o 
    c) prodotti con aggiunta di mercurio. 
  3. Ciascuna Parte  non  deve  consentire  attivita'  di  estrazione
primaria di mercurio a meno che dette attivita' non fossero  gia'  in
corso nel suo  territorio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
Convenzione per tale Parte. 
  4. Ciascuna  Parte  autorizza  unicamente  il  proseguimento  delle
attivita' di estrazione primaria di mercurio che erano gia' in  corso
alla data di entrata in vigore della presente  Convenzione  per  tale
Parte, per un periodo massimo di quindici anni a  decorrere  da  tale
data. Nel corso di  questo  periodo  il  mercurio  proveniente  dalle
attivita'  di  estrazione  viene  utilizzato  esclusivamente  per  la
produzione  di  prodotti  con   aggiunta   di   mercurio   ai   sensi
dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo
5, o per essere smaltito ai  sensi  dell'articolo  11,  ricorrendo  a
operazioni che non comportano  attivita'  di  recupero,  riciclaggio,
rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi. 
  5. Ciascuna Parte deve: 
    a) impegnarsi a censire le  singole  riserve  di  mercurio  o  di
composti di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche e le fonti di
approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori  a  10
tonnellate metriche per anno, situate nel proprio territorio; 
    b) adottare misure al fine di garantire  che,  qualora  la  Parte
accerti  l'esistenza  di  eccedenze  di  mercurio  provenienti  dalla
dismissione di impianti per la  produzione  di  cloro-alcali,  questo
mercurio sia smaltito conformemente alle linee guida per una gestione
ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3,  lettera
a),  ricorrendo  ad  operazioni  che  non  comportino  attivita'   di
recupero,  riciclaggio,  rigenerazione,  riutilizzo  diretto  o   usi
alternativi. 
  6. Ciascuna Parte vieta l'esportazione del  mercurio  ad  eccezione
dei seguenti casi: 
    a) se l'esportazione e'  diretta  ad  un'altra  Parte  che  abbia
fornito alla Parte esportatrice il proprio consenso scritto,  e  solo
ai fini di: 
      i) un uso consentito alla Parte importatrice nell'ambito  della
presente Convenzione, o 
      ii) uno  stoccaggio  temporaneo  ecologicamente  corretto  come
stabilito all'articolo 10; o 
    b) se l'esportazione  e'  diretta  ad  una  non-Parte  che  abbia
fornito  alla  Parte  esportatrice  il  proprio   consenso   scritto,
comprendente una certificazione che attesti che: 
      i) la non Parte abbia attuato misure destinate a  garantire  la
protezione della salute umana e dell'ambiente ed  il  rispetto  delle
disposizioni degli articoli 10 e 11, e 
      ii) il mercurio sara' destinato unicamente ad un uso consentito
ad una  Parte  dalla  Convenzione  o  per  lo  stoccaggio  temporaneo
ecologicamente corretto, ai sensi dell'articolo 10. 
  7. Una Parte esportatrice puo' accettare, come consenso scritto  ai
sensi  del  paragrafo  6,  una   notifica   generale   trasmessa   al
Segretariato  dalla  Parte  o  dalla  non-Parte  importatrice.   Tale
notifica generale stabilisce i termini e le condizioni sulla base dei
quali la Parte o non-Parte importatrice fornisce il proprio consenso.
La notifica puo' essere revocata in qualsiasi momento da tale Parte o
non-Parte. Il Segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste
notifiche. 
  8.  Ciascuna  Parte  non  consente   l'importazione   di   mercurio
proveniente da una non-Parte cui  trasmettera'  il  proprio  consenso
scritto se tale non-Parte  non  ha  fornito  una  certificazione  che
attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi
del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b). 
  9. Una Parte che trasmette una notifica generale di  autorizzazione
ai sensi del paragrafo 7, puo' decidere di non applicare il paragrafo
8, purche' mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del  mercurio
ed abbia attuato  misure  nazionali  al  fine  di  garantire  che  il
mercurio importato sia gestito in modo  ecologicamente  corretto.  La
Parte trasmette  al  Segretariato  una  notifica  relativa  a  questa
decisione,  includendovi   informazioni   che   descrivono   le   sue
restrizioni all'esportazione e le disposizioni  normative  nazionali,
nonche' informazioni sulle quantita'  e  sui  paesi  di  origine  del
mercurio importato da non-Parti. Il Segretariato  tiene  un  registro
pubblico di tutte queste notifiche. Il Comitato  per  l'attuazione  e
l'osservanza (della Convenzione ndt) esamina e valuta le notifiche di
questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e
puo' rivolgere raccomandazioni, se del caso,  alla  Conferenza  delle
Parti. 
  10. La procedura di cui al paragrafo 9  e'  applicabile  fino  alla
conclusione della seconda riunione della Conferenza delle Parti. Dopo
tale data, non si potra' piu' ricorrere a questa  procedura,  a  meno
che la Conferenza delle Parti non  decida  altrimenti  a  maggioranza
semplice delle Parti presenti e votanti, fatta eccezione per il  caso
in cui una Parte abbia presentato una notifica a norma del  paragrafo
9 prima della fine della  seconda  riunione  della  Conferenza  delle
Parti. 
  11.  Ciascuna  parte  include  nelle  sue  relazioni  trasmesse  in
applicazione dell'articolo 21 ogni informazione idonea  a  dimostrare
che  le  prescrizioni  di  cui  al  presente  articolo   sono   state
soddisfatte. 
  12. Alla sua prima riunione, la  Conferenza  delle  Parti  fornisce
ulteriori  orientamenti  in  relazione  al  presente   articolo,   in
particolare per quanto  riguarda  il  paragrafo  5,  lettera  a),  il
paragrafo 6 e il  paragrafo  8  ed  elabora  e  adotta  gli  elementi
necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b),  ed
al paragrafo 8. 
  13. La Conferenza delle Parti valuta se il commercio di determinati
composti  di  mercurio   compromette   l'obiettivo   della   presente
Convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono,  data
la loro inclusione in un allegato  aggiuntivo  adottato  ai  sensi  d
dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.