(Convenzione-art. 30)
 
                               Art. 30 
 
           Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 
 
  1.  La  presente   Convenzione   e'   sottoposta   alla   ratifica,
all'accettazione   o   all'approvazione   degli   Stati    e    delle
organizzazioni per l'integrazione economica regionale. Essa e' aperta
all'adesione degli Stati e delle  organizzazioni  per  l'integrazione
economica regionale a partire dal giorno successivo a quello  in  cui
non  e'  piu'  aperta  alla  firma.  Gli   strumenti   di   ratifica,
accettazione, approvazione o adesione vengono  depositati  presso  il
Depositario. 
  2. Qualsiasi organizzazione per l'integrazione economica  regionale
che diventa Parte della presente Convenzione  senza  che  alcuno  dei
suoi Stati membri ne sia Parte, e'  soggetta  a  tutti  gli  obblighi
derivanti dalla Convenzione. Qualora uno o piu' Stati membri  di  una
simile organizzazione siano Parti della Convenzione, l'organizzazione
e  i  suoi  Stati  membri  decidono   in   merito   alle   rispettive
responsabilita' per l'adempimento degli obblighi che  derivano  dalla
Convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli  Stati  membri  non
hanno la facolta' di esercitare simultaneamente i  diritti  derivanti
dalla Convenzione. 
  3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione
o adesione, l'organizzazione per l'integrazione  economica  regionale
dichiara l'ambito della sua  competenza  relativamente  alle  materie
disciplinate  dalla  Convenzione.  Tale  organizzazione  informa   il
Depositario, il quale a  sua  volta  informa  le  Parti,  circa  ogni
eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza. 
  4. Ciascuno Stato o  organizzazione  regionale  per  l'integrazione
economica e' invitato a trasmettere al Segretariato, al momento della
ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o  dell'adesione  alla
Convenzione,  informazioni  sulle  misure  adottate  per  attuare  la
Convenzione. 
  5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o
adesione, ciascuna Parte puo' dichiarare che qualsiasi modifica di un
allegato entrera' in vigore nei propri confronti solo in  seguito  al
deposito dello strumento di ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione relativo a tale modifica.