(Convenzione-art. 31)
 
                               Art. 31 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente Convenzione entra in vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data  di  deposito  del  cinquantesimo  strumento  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
  2. Per ogni Stato o  organizzazione  regionale  per  l'integrazione
economica che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione  o
vi aderisca dopo che sia stato depositato il cinquantesimo  strumento
di ratifica, accettazione, approvazione o  adesione,  la  Convenzione
entra in  vigore  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
deposito dello strumento di ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione da parte di tale Stato o organizzazione. 
  3. Ai fini di quanto disposto nei paragrafi 1  e  2,  lo  strumento
depositato  da   un'organizzazione   regionale   per   l'integrazione
economica  non  e'  conteggiato  in  piu'  rispetto  allo   strumento
depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.