Art. 31 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo che sia stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione. 3. Ai fini di quanto disposto nei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica non e' conteggiato in piu' rispetto allo strumento depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.