(Convenzione-art. 33)
 
                               Art. 33 
 
                               Recesso 
 
  1.  Decorsi  tre  anni  dall'entrata  in  vigore   della   presente
Convenzione per una Parte,  tale  Parte  puo'  in  qualsiasi  momento
recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta al Depositario. 
  2. Tale recesso ha effetto dopo  un  anno  dalla  data  in  cui  il
Depositario ne abbia ricevuto notifica ovvero ad una data  posteriore
specificata nella notifica.