Art. 33 Recesso 1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per una Parte, tale Parte puo' in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta al Depositario. 2. Tale recesso ha effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica ovvero ad una data posteriore specificata nella notifica.