Art. 35 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da considerarsi paritariamente autentici, e' depositato presso il Depositario. In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.