Art. 4 Prodotti con aggiunta di mercurio 1. Ciascuna Parte, adottando le opportune misure, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio inclusi nella parte I dell'allegato A, dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione, fatta eccezione per i casi in cui l'allegato A preveda delle esclusioni o che la Parte benefici di una deroga registrata in applicazione dell'articolo 6. 2. Una Parte puo', in alternativa a quanto disposto dal paragrafo 1, al momento della ratifica o dell'entrata in vigore di un emendamento dell'allegato A per tale Parte, indicare che attuera' disposizioni o strategie diverse in relazione ai prodotti elencati nella parte I dell'allegato A. Una Parte puo' scegliere questa opzione solo se puo' dimostrare di aver gia' ridotto al livello minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione della maggior parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A e che ha attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in ulteriori prodotti non elencati nella parte I dell'allegato A al momento della notifica al Segretariato della sua decisione di optare per questa alternativa. Inoltre le Parti che optano per questa alternativa: a) devono trasmettere alla Conferenza delle Parti, alla prima occasione utile, una descrizione delle misure o strategie attuate, quantificando le riduzioni conseguite; b) devono attuare misure o strategie per ridurre l'utilizzo di mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A per i quali un valore minimo non e' ancora stato ottenuto; c) devono esaminare eventuali misure aggiuntive per conseguire ulteriori riduzioni; e d) non possono chiedere deroghe ai sensi dell'articolo 6 per nessuna categoria di prodotti per i quali hanno scelto la presente opzione. Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti, nell'ambito del processo di revisione di cui al paragrafo 8, esamina i progressi e l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente paragrafo. 3. Ciascuna Parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di mercurio inclusi nella parte II dell'allegato A conformemente alle disposizioni ivi stabilite. 4. Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e le loro alternative, e le rende disponibili al pubblico. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico anche ogni altra informazione rilevante trasmessa dalle Parti. 5. Ciascuna Parte adotta misure atte a impedire che nei prodotti assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui produzione, importazione ed esportazione non siano autorizzate per tale Parte ai sensi del presente articolo. 6. Ciascuna Parte scoraggia la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per usi non conosciuti anteriormente alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, a meno che da una valutazione del rapporto rischi / benefici relativamente al prodotto si accerti l'esistenza di benefici per la salute umana o l'ambiente. Le Parti forniscono al Segretariato, se del caso, informazioni su ogni prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni sui rischi e i benefici che comporta per l'ambiente e la salute umana. Il Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico. 7. Qualsiasi Parte puo' presentare al Segretariato una proposta di inserimento nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio, tale proposta deve comprendere informazioni relative alla disponibilita', alla fattibilita' tecnica ed economica, ai rischi ed ai benefici per l'ambiente e la salute delle soluzioni alternative non contenti mercurio, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 4. 8. Entro e non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato A e puo' considerare la possibilita' di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27. 9. Nel riesame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno: a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 7; b) delle informazioni messe a disposizione in applicazione del paragrafo 4; e c) della disponibilita', per le Parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente valide, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.