(Convenzione-art. 4)
 
                               Art. 4 
 
                  Prodotti con aggiunta di mercurio 
 
  1.  Ciascuna  Parte,  adottando  le  opportune  misure,  vieta   la
fabbricazione,  l'importazione  o  l'esportazione  dei  prodotti  con
aggiunta di mercurio inclusi nella parte I dell'allegato A,  dopo  la
data  di  eliminazione  progressiva  indicata  per  i   prodotti   in
questione, fatta eccezione per i casi in  cui  l'allegato  A  preveda
delle esclusioni o che la Parte benefici di una deroga registrata  in
applicazione dell'articolo 6. 
  2. Una Parte puo', in alternativa a quanto disposto  dal  paragrafo
1,  al  momento  della  ratifica  o  dell'entrata  in  vigore  di  un
emendamento dell'allegato A per tale  Parte,  indicare  che  attuera'
disposizioni o strategie diverse in relazione  ai  prodotti  elencati
nella parte I  dell'allegato  A.  Una  Parte  puo'  scegliere  questa
opzione solo se puo' dimostrare  di  aver  gia'  ridotto  al  livello
minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione  della  maggior
parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A  e  che  ha
attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in
ulteriori prodotti non elencati nella  parte  I  dell'allegato  A  al
momento della notifica al Segretariato della sua decisione di  optare
per questa alternativa.  Inoltre  le  Parti  che  optano  per  questa
alternativa: 
    a) devono trasmettere alla Conferenza  delle  Parti,  alla  prima
occasione utile, una descrizione delle misure  o  strategie  attuate,
quantificando le riduzioni conseguite; 
    b) devono attuare misure o strategie per  ridurre  l'utilizzo  di
mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato  A  per  i
quali un valore minimo non e' ancora stato ottenuto; 
    c) devono esaminare eventuali misure  aggiuntive  per  conseguire
ulteriori riduzioni; e 
    d) non possono chiedere deroghe  ai  sensi  dell'articolo  6  per
nessuna categoria di prodotti per i quali hanno  scelto  la  presente
opzione. 
    Entro e non oltre cinque anni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente Convenzione, la Conferenza  delle  Parti,  nell'ambito
del processo di revisione di cui al paragrafo 8, esamina i  progressi
e l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente paragrafo. 
  3. Ciascuna Parte adotta misure per  i  prodotti  con  aggiunta  di
mercurio inclusi nella parte II dell'allegato  A  conformemente  alle
disposizioni ivi stabilite. 
  4. Il Segretariato, sulla base  delle  informazioni  fornite  dalle
Parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di
mercurio e le loro alternative, e le rende disponibili  al  pubblico.
Il Segretariato mette a disposizione del pubblico  anche  ogni  altra
informazione rilevante trasmessa dalle Parti. 
  5. Ciascuna Parte adotta misure atte a impedire  che  nei  prodotti
assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui
produzione, importazione ed esportazione non  siano  autorizzate  per
tale Parte ai sensi del presente articolo. 
  6.   Ciascuna   Parte   scoraggia    la    fabbricazione    e    la
commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per usi  non
conosciuti  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
Convenzione per tale  Parte,  a  meno  che  da  una  valutazione  del
rapporto rischi /  benefici  relativamente  al  prodotto  si  accerti
l'esistenza di benefici per la salute umana o  l'ambiente.  Le  Parti
forniscono  al  Segretariato,  se  del  caso,  informazioni  su  ogni
prodotto di questo tipo, ivi comprese informazioni  sui  rischi  e  i
benefici  che  comporta  per  l'ambiente  e  la  salute   umana.   Il
Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico. 
  7. Qualsiasi Parte puo' presentare al Segretariato una proposta  di
inserimento nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di  mercurio,
tale   proposta   deve   comprendere   informazioni   relative   alla
disponibilita', alla fattibilita' tecnica ed economica, ai rischi  ed
ai benefici per l'ambiente e la salute  delle  soluzioni  alternative
non contenti mercurio, tenendo conto delle  informazioni  di  cui  al
paragrafo 4. 
  8. Entro e non oltre cinque anni dopo la data di entrata in  vigore
della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato A e
puo'  considerare  la   possibilita'   di   modificarlo,   ai   sensi
dell'articolo 27. 
  9. Nel riesame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8,  la
Conferenza delle Parti tiene conto almeno: 
    a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 7; 
    b) delle informazioni messe a disposizione  in  applicazione  del
paragrafo 4; e 
    c) della disponibilita',  per  le  Parti,  di  alternative  senza
mercurio che sono  tecnicamente  ed  economicamente  valide,  tenendo
conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.