(Convenzione-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o  di
                        composti di mercurio 
 
  1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i  processi  di
fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti  di
mercurio non comprendono  i  processi  che  utilizzano  o  servono  a
produrre prodotti con aggiunta di mercurio, ne'  i  processi  per  il
trattamento dei rifiuti contenenti mercurio. 
  2. Ciascuna Parte, adottando misure  appropriate,  si  adopera  per
vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi
di fabbricazione elencati nella parte I dell'allegato B, dopo la data
di eliminazione  progressiva  specificata  in  tale  allegato  per  i
singoli processi, salvo nei casi in cui una Parte abbia ottenuto  una
deroga registrata ai sensi dell'articolo 6. 
  3. Ciascuna Parte adotta  misure  atte  a  limitare  l'utilizzo  di
mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella  parte
II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite. 
  4. Il Segretariato, sulla base  delle  informazioni  fornite  dalle
Parti, raccoglie e conserva informazioni in merito  ai  processi  che
utilizzano mercurio o composti di mercurio ed alle loro  alternative,
e rende tali informazioni accessibili al  pubblico.  Il  Segretariato
mette a disposizione del  pubblico  anche  altre  informazioni  utili
comunicate dalle Parti. 
  5. Ciascuna Parte che possiede uno o piu' impianti  che  utilizzano
mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di  cui
all'allegato B deve: 
  a) adottare misure  per  limitare  le  emissioni  e  i  rilasci  di
mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti; 
  b) includere nelle sue relazioni trasmesse secondo le  disposizioni
dell'articolo 21, le informazioni relative alle  misure  adottate  ai
sensi del presente paragrafo; e 
  c) adoperarsi per individuare  gli  impianti  situati  nel  proprio
territorio che utilizzano mercurio  o  composti  di  mercurio  per  i
processi elencati nell'allegato B e trasmette al Segretariato,  entro
e  non  oltre  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
Convenzione per tale Parte, le informazioni  relative  al  numero  ed
alle tipologie di tali impianti ed il consumo stimato su  base  annua
di mercurio o composti di mercurio utilizzati in  tali  impianti.  Il
Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico. 
  6. Ciascuna Parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio
negli impianti che non esistevano prima  della  data  di  entrata  in
vigore della Convenzione per tale Parte, che utilizzino i processi di
fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni  per
tali impianti. 
  7. Ogni Parte scoraggia lo sviluppo di qualsiasi impianto, che  non
esisteva prima della data di entrata in vigore della Convenzione  per
tale Parte, che utilizzi altri processi di fabbricazione  in  cui  il
mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno
che la Parte possa  dimostrare,  in  maniera  ritenuta  soddisfacente
dalla Conferenza  delle  Parti;  che  il  processo  di  fabbricazione
comporta notevoli vantaggi per l'ambiente  e  la  salute  e  che  non
esistono  alternative  senza   utilizzo   di   mercurio   che   siano
tecnicamente ed economicamente  praticabili  e  che  comportino  tali
vantaggi. 
  8. Le Parti sono incoraggiate a scambiare informazioni sui nuovi  e
rilevanti sviluppi  tecnologici,  sulle  alternative  senza  mercurio
economicamente e tecnicamente sostenibili,  nonche'  sulle  eventuali
misure e tecniche per ridurre e, ove possibile,  eliminare  l'uso  di
mercurio e di composti di mercurio e le emissioni  ed  i  rilasci  di
mercurio  e  di  composti  di  mercurio  derivanti  dai  processi  di
fabbricazione di cui all'allegato B. 
  9.  Qualsiasi  Parte  puo'  presentare  una  proposta  di  modifica
dell'allegato B al fine di includervi un  processo  di  fabbricazione
che utilizza mercurio o composti di mercurio. Nella  proposta  devono
figurare informazioni relative alla disponibilita', alla fattibilita'
tecnica ed economica ed al rapporto rischi / benefici per  l'ambiente
e la salute dei processi alternativi che non prevedono l'utilizzo  di
mercurio. 
  10. Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata  in  vigore
della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato B e
puo' considerare le proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 27. 
  11. In occasione del riesame dell'allegato A secondo le  previsioni
del paragrafo 10, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno: 
    a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 9; 
    b) delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo
4; e 
    c) della disponibilita',  per  le  Parti,  di  alternative  senza
mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili,  tenuto
conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.