Art. 5 Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio 1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio non comprendono i processi che utilizzano o servono a produrre prodotti con aggiunta di mercurio, ne' i processi per il trattamento dei rifiuti contenenti mercurio. 2. Ciascuna Parte, adottando misure appropriate, si adopera per vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione elencati nella parte I dell'allegato B, dopo la data di eliminazione progressiva specificata in tale allegato per i singoli processi, salvo nei casi in cui una Parte abbia ottenuto una deroga registrata ai sensi dell'articolo 6. 3. Ciascuna Parte adotta misure atte a limitare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella parte II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite. 4. Il Segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, raccoglie e conserva informazioni in merito ai processi che utilizzano mercurio o composti di mercurio ed alle loro alternative, e rende tali informazioni accessibili al pubblico. Il Segretariato mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili comunicate dalle Parti. 5. Ciascuna Parte che possiede uno o piu' impianti che utilizzano mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B deve: a) adottare misure per limitare le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti; b) includere nelle sue relazioni trasmesse secondo le disposizioni dell'articolo 21, le informazioni relative alle misure adottate ai sensi del presente paragrafo; e c) adoperarsi per individuare gli impianti situati nel proprio territorio che utilizzano mercurio o composti di mercurio per i processi elencati nell'allegato B e trasmette al Segretariato, entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, le informazioni relative al numero ed alle tipologie di tali impianti ed il consumo stimato su base annua di mercurio o composti di mercurio utilizzati in tali impianti. Il Segretariato rende tali informazioni disponibili al pubblico. 6. Ciascuna Parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio negli impianti che non esistevano prima della data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, che utilizzino i processi di fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni per tali impianti. 7. Ogni Parte scoraggia lo sviluppo di qualsiasi impianto, che non esisteva prima della data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, che utilizzi altri processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno che la Parte possa dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente dalla Conferenza delle Parti; che il processo di fabbricazione comporta notevoli vantaggi per l'ambiente e la salute e che non esistono alternative senza utilizzo di mercurio che siano tecnicamente ed economicamente praticabili e che comportino tali vantaggi. 8. Le Parti sono incoraggiate a scambiare informazioni sui nuovi e rilevanti sviluppi tecnologici, sulle alternative senza mercurio economicamente e tecnicamente sostenibili, nonche' sulle eventuali misure e tecniche per ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni ed i rilasci di mercurio e di composti di mercurio derivanti dai processi di fabbricazione di cui all'allegato B. 9. Qualsiasi Parte puo' presentare una proposta di modifica dell'allegato B al fine di includervi un processo di fabbricazione che utilizza mercurio o composti di mercurio. Nella proposta devono figurare informazioni relative alla disponibilita', alla fattibilita' tecnica ed economica ed al rapporto rischi / benefici per l'ambiente e la salute dei processi alternativi che non prevedono l'utilizzo di mercurio. 10. Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza delle Parti riesamina l'allegato B e puo' considerare le proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 27. 11. In occasione del riesame dell'allegato A secondo le previsioni del paragrafo 10, la Conferenza delle Parti tiene conto almeno: a) di eventuali proposte presentate ai sensi del paragrafo 9; b) delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 4; e c) della disponibilita', per le Parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenuto conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.