(Convenzione-art. 6)
 
                               Art. 6 
 
           Esenzioni accordabili su richiesta di una Parte 
 
  1. Qualsiasi Stato o organizzazione  per  l'integrazione  economica
regionale puo' far  registrare  una  o  piu'  deroghe  alle  date  di
eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato  B,  in
seguito  denominate  «deroghe»,  mediante  notifica  scritta  da  far
pervenire al Segretariato: 
    a) al momento dell'adesione alla presente Convenzione; oppure 
    b) nel caso dell'inserimento  di  un  prodotto  con  aggiunta  di
mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento  di  un
processo di fabbricazione in  cui  e'  utilizzato  mercurio  mediante
modifica dell'allegato B, entro  la  data  in  cui  l'emendamento  in
questione entra in vigore per la Parte. 
  Tale registrazione deve essere corredata da una  dichiarazione  che
illustri i motivi della richiesta di deroga. 
  2. Una deroga puo' essere  registrata  per  una  categoria  di  cui
all'allegato  A  o  all'allegato  B  ovvero  per  una  sottocategoria
individuata da qualsiasi Stato o  organizzazione  per  l'integrazione
economica regionale. 
  3. Ciascuna Parte che beneficia di una o piu' deroghe  deve  essere
identificata in un registro. Il Segretariato  redige  e  aggiorna  il
registro e lo rende disponibile al pubblico. 
  4. Il registro contiene: 
    a) un elenco delle Parti che beneficiano di una o piu' deroghe; 
    b) la deroga o le deroghe registrate per ciascuna Parte; e 
    c) la data di scadenza di ciascuna deroga. 
  5. Fatta eccezione per  il  caso  in  cui  una  Parte  indichi  nel
registro un periodo  piu'  breve,  tutte  le  deroghe  ai  sensi  del
paragrafo  1  scadono  cinque  anni  dopo  la  data  di  eliminazione
progressiva indicata nell'allegato A o nell'allegato B. 
  6. La Conferenza delle Parti  puo',  su  richiesta  di  una  Parte,
decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la Parte
non chieda un periodo piu' breve. Nel prendere questa  decisione,  la
Conferenza delle Parti tiene in debito conto: 
    a) una relazione della Parte che  giustifichi  la  necessita'  di
prorogare una deroga e descriva le attivita' intraprese e pianificate
per eliminare la necessita' della deroga non appena possibile; 
    b)  le  informazioni  disponibili,  anche   in   relazione   alla
disponibilita' di prodotti e processi alternativi che non  utilizzano
mercurio o che  comportano  un  consumo  piu'  limitato  di  mercurio
rispetto all'utilizzo di cui alla deroga; e 
    c) le attivita' previste o in atto per  garantire  lo  stoccaggio
del mercurio e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  mercurio  in  modo
ecologicamente corretto. 
  Una deroga puo' essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e
per data di eliminazione progressiva. 
  7. Una  Parte  puo'  in  qualsiasi  momento  ritirare  una  deroga,
mediante notifica scritta al Segretariato. Il ritiro di una deroga ha
effetto a partire dalla data specificata nella notifica. 
  8. Pur tenuto conto di quanto previsto  dal  paragrafo  1,  nessuno
Stato o organizzazione per l'integrazione  economica  regionale  puo'
far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla  data  di
eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato  negli
allegati A o B, salvo che una o piu' Parti  siano  ancora  registrate
per una deroga per tale prodotto o processo,  avendo  beneficiato  di
una proroga ai sensi del paragrafo  6.  In  tal  caso,  uno  Stato  o
organizzazione per l'integrazione economica regionale puo',  entro  i
termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b),  far  registrare  una
deroga per il prodotto o processo in questione che scade  dieci  anni
dopo la data di eliminazione progressiva. 
  9. Nessuna delle Parti puo' beneficiare di una  deroga  decorsi  10
anni dalla data di eliminazione progressiva  per  un  prodotto  o  un
processo incluso negli allegati A o B.