(Convenzione-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
Attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e  su  piccola
                                scala 
 
  1. Le misure di cui al  presente  articolo  ed  all'allegato  C  si
applicano alle attivita' di estrazione e  trasformazione  dell'oro  a
livello   artigianale   e   su   piccola    scala    che    ricorrono
all'amalgamazione  del  mercurio  per   l'estrazione   dell'oro   dal
minerale. 
  2. Ciascuna Parte sul  cui  territorio  si  svolgono  attivita'  di
estrazione e trasformazione  dell'oro  a  livello  artigianale  e  su
piccola scala regolamentate dal presente articolo adotta misure volte
a ridurre e, ove possibile, eliminare  l'impiego  di  mercurio  e  di
composti di mercurio nonche' le emissioni ed i rilasci in ambiente di
mercurio   proveniente   da   tali   attivita'   di   estrazione    e
trasformazione. 
  3.  Ciascuna  Parte  notifica  al  Segretariato  se,  in  qualsiasi
momento,  valuta  che  l'attivita'  di  estrazione  e  trasformazione
dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo  territorio
sia di entita' tale da poter essere considerata significativa. In tal
caso, la Parte deve: 
    a) elaborare e attuare  un  piano  d'azione  nazionale  ai  sensi
dell'allegato C; 
    b) presentare il suo piano  d'azione  nazionale  al  Segretariato
entro e non oltre tre anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione ovvero tre anni dopo  la  notifica  al  Segretariato,  se
quest'ultima data e' successiva; e 
    c) in seguito procedere ogni tre  anni  ad  una  valutazione  dei
progressi compiuti  nell'adempimento  degli  obblighi  ai  sensi  del
presente  articolo,  includendo  tali  valutazioni  nelle   relazioni
trasmesse ai sensi dell'articolo 21. 
  4. Le  Parti  possono  cooperare  tra  loro  e  con  organizzazioni
intergovernative competenti nonche' altri soggetti, se del caso,  per
conseguire gli obiettivi del presente articolo.  Questa  cooperazione
puo' comprendere: 
    a) lo sviluppo di  strategie  volte  a  prevenire  l'utilizzo  di
mercurio o di composti di mercurio  nell'attivita'  di  estrazione  e
nella trasformazione dell'oro a  livello  artigianale  e  su  piccola
scala; 
    b)    iniziative    nel    settore     dell'istruzione,     della
sensibilizzazione e dello sviluppo di capacita'; 
    c) promozione della ricerca nel campo delle pratiche  sostenibili
alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio; 
    d) la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria; 
    e)  la  creazione  di   partenariati   per   fornire   assistenza
all'attuazione degli impegni derivanti dal presente articolo; e 
    f) l'utilizzo dei meccanismi di scambio di informazioni esistenti
al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche  ambientali
e  le  tecnologie  alternative  sostenibili  dal   punto   di   vista
ambientale, tecnico, sociale ed economico.