Art. 7 Attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala 1. Le misure di cui al presente articolo ed all'allegato C si applicano alle attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale. 2. Ciascuna Parte sul cui territorio si svolgono attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala regolamentate dal presente articolo adotta misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impiego di mercurio e di composti di mercurio nonche' le emissioni ed i rilasci in ambiente di mercurio proveniente da tali attivita' di estrazione e trasformazione. 3. Ciascuna Parte notifica al Segretariato se, in qualsiasi momento, valuta che l'attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo territorio sia di entita' tale da poter essere considerata significativa. In tal caso, la Parte deve: a) elaborare e attuare un piano d'azione nazionale ai sensi dell'allegato C; b) presentare il suo piano d'azione nazionale al Segretariato entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ovvero tre anni dopo la notifica al Segretariato, se quest'ultima data e' successiva; e c) in seguito procedere ogni tre anni ad una valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente articolo, includendo tali valutazioni nelle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21. 4. Le Parti possono cooperare tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti nonche' altri soggetti, se del caso, per conseguire gli obiettivi del presente articolo. Questa cooperazione puo' comprendere: a) lo sviluppo di strategie volte a prevenire l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nell'attivita' di estrazione e nella trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala; b) iniziative nel settore dell'istruzione, della sensibilizzazione e dello sviluppo di capacita'; c) promozione della ricerca nel campo delle pratiche sostenibili alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio; d) la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria; e) la creazione di partenariati per fornire assistenza all'attuazione degli impegni derivanti dal presente articolo; e f) l'utilizzo dei meccanismi di scambio di informazioni esistenti al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche ambientali e le tecnologie alternative sostenibili dal punto di vista ambientale, tecnico, sociale ed economico.