Art. 8 Emissioni 1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni in atmosfera di mercurio e dei composti di mercurio, spesso definiti «mercurio totale», attraverso misure di controllo delle emissioni delle fonti puntuali incluse nelle categorie elencate nell'allegato D. 2. Ai fini del presente articolo: a) per «emissioni», si intendono le emissioni in atmosfera di mercurio o di composti di mercurio; b) per «fonte rilevante», si intende una fonte appartenente ad una delle categorie delle fonti di cui all'allegato D. Una Parte puo', se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purche' tali criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni di tale categoria; c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante appartenente ad una categoria di cui all'allegato D, la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo: i) la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata; ovvero ii) la data di entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell'allegato D, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtu' di tale emendamento; d) per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una fonte rilevante che determina un aumento significativo delle emissioni, ad esclusione di eventuali variazioni delle emissioni derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte stabilire se una modifica e' sostanziale o meno; e) per «fonte esistente» si intende qualsiasi fonte rilevante che non sia una fonte nuova; f) per «valore limite di emissione», si intende un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione, la massa o il tasso delle emissioni di mercurio o di composti di mercurio, da una fonte puntuale. 3. Una Parte che dispone di fonti rilevanti adotta le misure necessarie per controllarne le emissioni e puo' predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine nonche' gli obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e' trasmesso alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se una Parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, puo' includervi il piano elaborato secondo le disposizioni contenute nel presente paragrafo. 4. Per le nuove fonti, ciascuna Parte impone l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali al fine di controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni, non appena possibile e comunque entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Una Parte puo' utilizzare valori limite di emissione che siano in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. 5. Per le fonti esistenti, ciascuna Parte include in ogni piano nazionale e attua una o piu' delle misure elencate qui di seguito, tenendo conto della propria situazione nazionale, nonche' della fattibilita' tecnica ed economica e dell'accessibilita' economica delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte: a) un obiettivo quantificato per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti; b) valori limite di emissione per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti; c) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti rilevanti; d) una strategia di controllo «multi-inquinanti» che comporti benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio; e) misure alternative per ridurre le emissioni da fonti rilevanti. 6. Le Parti possono applicare le stesse misure a tutte le fonti rilevanti esistenti o possono adottare misure diverse in relazione alle diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle misure applicate da una Parte e' realizzare progressi ragionevoli nella riduzione delle emissioni nel corso del tempo. 7. Ciascuna Parte istituisce, non appena possibile e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte, e mantiene in seguito, un inventario delle emissioni provenienti da fonti rilevanti. 8. Nel corso della sua prima riunione, la Conferenza delle Parti adotta orientamenti riguardanti: a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli effetti incrociati (cross-media effects, n.d.t.); e b) il sostegno alle Parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione. 9. La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti: a) i criteri che le Parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b); b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni. 10. La Conferenza delle Parti esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati ai sensi dei paragrafi 8 e 9. Le parti tengono conto di questi orientamenti nell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente articolo. 11. Ciascuna Parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle sue relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21, in particolare le informazioni relative alle misure adottate in conformita' ai paragrafi dal 4 al 7 ed all'efficacia di queste misure.