(Convenzione-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
                              Emissioni 
 
  1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile,  la
riduzione delle emissioni in atmosfera di mercurio e dei composti  di
mercurio, spesso definiti «mercurio  totale»,  attraverso  misure  di
controllo  delle  emissioni  delle  fonti  puntuali   incluse   nelle
categorie elencate nell'allegato D. 
  2. Ai fini del presente articolo: 
    a) per «emissioni», si intendono le  emissioni  in  atmosfera  di
mercurio o di composti di mercurio; 
    b) per «fonte rilevante», si intende una  fonte  appartenente  ad
una delle categorie delle fonti di  cui  all'allegato  D.  Una  Parte
puo', se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che
rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purche'  tali
criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni  di
tale categoria; 
    c) per  «nuova  fonte»,  si  intende  qualsiasi  fonte  rilevante
appartenente  ad  una  categoria  di  cui  all'allegato  D,  la   cui
costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo: 
      i) la data di entrata in vigore della presente Convenzione  per
la Parte interessata; ovvero 
      ii) la data di entrata in vigore, per la Parte interessata,  di
un emendamento dell'allegato D,  nel  caso  in  cui  tale  fonte  sia
soggetta alle disposizioni della presente Convenzione solo in  virtu'
di tale emendamento; 
    d) per «modifica sostanziale», si  intende  la  modifica  di  una
fonte  rilevante  che  determina  un  aumento   significativo   delle
emissioni, ad esclusione  di  eventuali  variazioni  delle  emissioni
derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte  stabilire
se una modifica e' sostanziale o meno; 
    e) per «fonte esistente» si intende qualsiasi fonte rilevante che
non sia una fonte nuova; 
    f) per «valore limite di emissione», si intende un limite, spesso
espresso come «mercurio totale», fissato per  la  concentrazione,  la
massa o il tasso  delle  emissioni  di  mercurio  o  di  composti  di
mercurio, da una fonte puntuale. 
  3. Una Parte che  dispone  di  fonti  rilevanti  adotta  le  misure
necessarie per controllarne le emissioni e puo' predisporre un  piano
nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine nonche'  gli
obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e'  trasmesso
alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di  entrata
in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se  una  Parte
elabora un piano  di  attuazione  ai  sensi  dell'articolo  20,  puo'
includervi il piano elaborato secondo le disposizioni  contenute  nel
presente paragrafo. 
  4. Per le nuove fonti, ciascuna Parte impone l'uso  delle  migliori
tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali al fine  di
controllare e,  ove  possibile,  ridurre  le  emissioni,  non  appena
possibile e comunque entro e non oltre  cinque  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della Convenzione per la Parte  in  questione.  Una
Parte puo' utilizzare valori limite di emissione che siano  in  linea
con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. 
  5. Per le fonti esistenti, ciascuna Parte  include  in  ogni  piano
nazionale e attua una o piu' delle misure elencate  qui  di  seguito,
tenendo conto  della  propria  situazione  nazionale,  nonche'  della
fattibilita' tecnica ed  economica  e  dell'accessibilita'  economica
delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni  dalla
data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte: 
    a) un obiettivo quantificato per controllare  e,  ove  possibile,
ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti; 
    b) valori limite di emissione per controllare e,  ove  possibile,
ridurre le emissioni provenienti da fonti rilevanti; 
    c) l'uso delle migliori tecniche  disponibili  e  delle  migliori
pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti
rilevanti; 
    d) una strategia di  controllo  «multi-inquinanti»  che  comporti
benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio; 
    e)  misure  alternative  per  ridurre  le  emissioni   da   fonti
rilevanti. 
  6. Le Parti possono applicare le stesse misure  a  tutte  le  fonti
rilevanti esistenti o possono adottare misure  diverse  in  relazione
alle diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle  misure  applicate
da una Parte e'  realizzare  progressi  ragionevoli  nella  riduzione
delle emissioni nel corso del tempo. 
  7. Ciascuna Parte istituisce, non appena possibile e comunque entro
cinque anni dalla data di entrata in  vigore  della  Convenzione  per
tale Parte, e mantiene in  seguito,  un  inventario  delle  emissioni
provenienti da fonti rilevanti. 
  8. Nel corso della sua prima riunione, la  Conferenza  delle  Parti
adotta orientamenti riguardanti: 
    a) le  migliori  tecniche  disponibili  e  le  migliori  pratiche
ambientali, tenendo conto delle  differenze  tra  le  fonti  nuove  e
quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli  effetti
incrociati (cross-media effects, n.d.t.); e 
    b) il sostegno alle Parti nell'attuazione delle misure di cui  al
paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli  obiettivi  e  dei
valori limite di emissione. 
  9.  La  Conferenza  delle  Parti  adotta,  non  appena   possibile,
orientamenti concernenti: 
    a) i criteri che le Parti possono elaborare a norma del paragrafo
2, lettera b); 
    b) la metodologia  per  la  preparazione  degli  inventari  delle
emissioni. 
  10. La Conferenza delle Parti  esamina  periodicamente  e,  se  del
caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati ai sensi dei paragrafi 8 e
9. Le parti tengono  conto  di  questi  orientamenti  nell'attuazione
delle disposizioni pertinenti del presente articolo. 
  11.  Ciascuna  Parte  riporta  informazioni   sull'attuazione   del
presente  articolo   nelle   sue   relazioni   trasmesse   ai   sensi
dell'articolo 21, in particolare le informazioni relative alle misure
adottate in conformita' ai paragrafi dal 4 al 7 ed  all'efficacia  di
queste misure.