(Convenzione-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
                               Rilasci 
 
  1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile,  la
riduzione dei rilasci di mercurio e dei composti di mercurio,  spesso
indicati come «mercurio totale» nel suolo e  nell'acqua  dalle  fonti
puntali  rilevanti  non  contemplate  da  altre  disposizioni   della
presente Convenzione. 
  2. Ai fini del presente articolo: 
    a) per «rilasci» si intendono i rilasci di mercurio o composti di
mercurio nel suolo o nell'acqua; 
    b) per «fonte rilevante», si intende  qualsiasi  fonte  antropica
puntuale significativa di rilasci individuata da una  Parte  che  non
sia disciplinata da altre disposizioni della presente Convenzione; 
    c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante la cui
costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un  anno  dopo
la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la  Parte
interessata; 
    d) per «modifica sostanziale», si  intende  la  modifica  di  una
fonte rilevante che determina un aumento significativo  dei  rilasci,
ad esclusione di  eventuali  variazioni  dei  rilasci  derivanti  dal
recupero  di  sottoprodotti.  Spetta  alla  Parte  stabilire  se  una
modifica e' sostanziale o meno; 
    e) per «fonte esistente», si intende  qualsiasi  fonte  rilevante
che non sia una fonte nuova; 
    f) per «valore limite di rilascio», si intende un limite,  spesso
espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione  o  la
massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una  fonte
puntuale. 
  3. Ciascuna Parte provvede,  entro  e  non  oltre  tre  anni  dalla
entrata in vigore della Convenzione e  successivamente  a  intervalli
regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali rilevanti. 
  4. Una Parte che  dispone  di  fonti  rilevanti  adotta  le  misure
necessarie per controllare i rilasci  e  puo'  predisporre  un  piano
nazionale che definisca le misure  da  adottare  a  tal  fine  e  gli
obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e'  trasmesso
alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di  entrata
in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se  una  Parte
elabora un piano  di  attuazione  ai  sensi  dell'articolo  20,  puo'
includervi il piano  elaborato  sulla  base  delle  disposizioni  del
presente paragrafo. 
  5. Le misure devono comprendere uno o piu' dei seguenti elementi, a
seconda dei casi: 
    a) valori limite di rilascio per controllare  e,  ove  possibile,
ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti; 
    b) l'uso delle migliori tecniche  disponibili  e  delle  migliori
pratiche ambientali per controllare i rilasci  provenienti  da  fonti
rilevanti; 
    c) una strategia di  controllo  «multi-inquinanti»  che  comporti
benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio; 
    d) misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da  fonti
rilevanti. 
  6. Ciascuna Parte realizza, non appena possibile e, comunque, entro
e non oltre cinque  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
Convenzione, un inventario dei rilasci provenienti da fonti rilevanti
che dovra' essere aggiornato anche in futuro. 
  7.  La  Conferenza  delle  Parti  adotta,  non  appena   possibile,
orientamenti concernenti: 
    a) le  migliori  tecniche  disponibili  e  le  migliori  pratiche
ambientali, tenendo conto delle  differenze  tra  le  fonti  nuove  e
quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli  effetti
incrociati (cross-media effects, n.d.t.); 
    b) la metodologia  per  la  preparazione  degli  inventari  delle
emissioni. 
  8. Ciascuna Parte deve includere informazioni  sull'attuazione  del
presente articolo nelle relazioni trasmesse  ai  sensi  dell'articolo
21,  in  particolare  informazioni  relative  alle  misure   adottate
conformemente ai paragrafi da 3 a 6 ed all'efficacia di tali misure.