Art. 9 Rilasci 1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei rilasci di mercurio e dei composti di mercurio, spesso indicati come «mercurio totale» nel suolo e nell'acqua dalle fonti puntali rilevanti non contemplate da altre disposizioni della presente Convenzione. 2. Ai fini del presente articolo: a) per «rilasci» si intendono i rilasci di mercurio o composti di mercurio nel suolo o nell'acqua; b) per «fonte rilevante», si intende qualsiasi fonte antropica puntuale significativa di rilasci individuata da una Parte che non sia disciplinata da altre disposizioni della presente Convenzione; c) per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte rilevante la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata; d) per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una fonte rilevante che determina un aumento significativo dei rilasci, ad esclusione di eventuali variazioni dei rilasci derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla Parte stabilire se una modifica e' sostanziale o meno; e) per «fonte esistente», si intende qualsiasi fonte rilevante che non sia una fonte nuova; f) per «valore limite di rilascio», si intende un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione o la massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una fonte puntuale. 3. Ciascuna Parte provvede, entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della Convenzione e successivamente a intervalli regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali rilevanti. 4. Una Parte che dispone di fonti rilevanti adotta le misure necessarie per controllare i rilasci e puo' predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalita' ed i risultati attesi. Il piano e' trasmesso alla Conferenza delle Parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la Parte in questione. Se una Parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, puo' includervi il piano elaborato sulla base delle disposizioni del presente paragrafo. 5. Le misure devono comprendere uno o piu' dei seguenti elementi, a seconda dei casi: a) valori limite di rilascio per controllare e, ove possibile, ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti; b) l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare i rilasci provenienti da fonti rilevanti; c) una strategia di controllo «multi-inquinanti» che comporti benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio; d) misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da fonti rilevanti. 6. Ciascuna Parte realizza, non appena possibile e, comunque, entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, un inventario dei rilasci provenienti da fonti rilevanti che dovra' essere aggiornato anche in futuro. 7. La Conferenza delle Parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti: a) le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessita' di ridurre al minimo gli effetti incrociati (cross-media effects, n.d.t.); b) la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni. 8. Ciascuna Parte deve includere informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 3 a 6 ed all'efficacia di tali misure.