Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa La Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, denominati in seguito le Parti: - consapevoli che i vincoli storici e culturali che uniscono l'Italia e l'Uruguay conferiscono una carattere speciale alle relazioni bilaterali tra i due Paesi; - convinti che questi vincoli costituiscano la garanzia di una cooperazione molto produttiva in materia di Difesa; - desiderosi di accrescere la cooperazione in vari settori della Difesa, ivi compreso il settore tecnologico e quello dell'industria della Difesa; - tenuto conto delle varie attivita' e scambi gia' realizzati in ambito della cooperazione militare; - tenendo presente il comune interesse per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nonche' per la soluzione in modo pacifico dei conflitti internazionali; - confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - riaffermando l'intenzione di promuovere e formalizzare le collaborazioni bilaterali nel settore della Difesa, basate in principio sull'amicizia e la cooperazione che caratterizzano le relazioni tra i due Paesi, hanno concordato quanto segue: Articolo I: Principi e scopi La cooperazione tra le Parti, disciplinata dai principi di reciprocita' ed uguaglianza, avverra' in conformita' con la rispettiva legislazione nazionale nonche' con gli impegni internazionali assunti da ciascuna Parte. Esclusivamente per la Parte Italiana, si effettuera' in conformita' agli obblighi discendenti dalla normativa europea.