(Accordo-art. I)
                 Accordo tra la Repubblica italiana 
               e la Repubblica orientale dell'Uruguay 
             sulla cooperazione nel settore della difesa 
 
    La Repubblica italiana e la  Repubblica  Orientale  dell'Uruguay,
denominati in seguito le Parti: 
      - consapevoli che i vincoli storici e  culturali  che  uniscono
l'Italia  e  l'Uruguay  conferiscono  una  carattere  speciale   alle
relazioni bilaterali tra i due Paesi; 
      - convinti che questi vincoli costituiscano la garanzia di  una
cooperazione molto produttiva in materia di Difesa; 
      - desiderosi di accrescere  la  cooperazione  in  vari  settori
della  Difesa,  ivi  compreso  il  settore   tecnologico   e   quello
dell'industria della Difesa; 
      - tenuto conto delle varie attivita' e scambi  gia'  realizzati
in ambito della cooperazione militare; 
      - tenendo presente il  comune  interesse  per  il  mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale nonche' per la  soluzione
in modo pacifico dei conflitti internazionali; 
      - confermando il loro impegno nei confronti della  Carta  delle
Nazioni Unite; 
      - riaffermando l'intenzione di  promuovere  e  formalizzare  le
collaborazioni  bilaterali  nel  settore  della  Difesa,  basate   in
principio sull'amicizia  e  la  cooperazione  che  caratterizzano  le
relazioni tra i due Paesi, 
 
                   hanno concordato quanto segue: 
 
Articolo I: Principi e scopi 
 
    La cooperazione  tra  le  Parti,  disciplinata  dai  principi  di
reciprocita'  ed  uguaglianza,  avverra'  in   conformita'   con   la
rispettiva   legislazione   nazionale   nonche'   con   gli   impegni
internazionali assunti da ciascuna Parte. Esclusivamente per la Parte
Italiana, si effettuera' in  conformita'  agli  obblighi  discendenti
dalla normativa europea.