Articolo X: Protocolli aggiuntivi, programmi, emendamenti e revisioni I. Il presente Accordo potra' essere integrato con Protocolli aggiuntivi, con il consenso di entrambe le Parti, in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. I programmi specifici di attivita' risultati dal presente Accordo o dai corrispondenti Protocolli addizionali saranno elaborati, sviluppati e realizzati dal personale autorizzato dei rispettivi Ministeri della difesa. 3. I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo XII, e saranno parte integrale del presente Accordo. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto su iniziativa di qualsiasi Parte, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. 5. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo XII del presente Accordo.