(Accordo-art. X)
Articolo X: Protocolli aggiuntivi, programmi, emendamenti e revisioni 
 
    I. Il presente Accordo potra'  essere  integrato  con  Protocolli
aggiuntivi, con il consenso di entrambe le Parti, in ambiti specifici
di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi  militari
e civili. 
    2. I programmi specifici  di  attivita'  risultati  dal  presente
Accordo  o  dai   corrispondenti   Protocolli   addizionali   saranno
elaborati, sviluppati e  realizzati  dal  personale  autorizzato  dei
rispettivi Ministeri della difesa. 
    3. I  Protocolli  aggiuntivi  entreranno  in  vigore  secondo  le
modalita' indicate nell'articolo XII, e saranno parte  integrale  del
presente Accordo. 
    4. Il presente  Accordo  potra'  essere  emendato  o  rivisto  su
iniziativa di qualsiasi Parte, tramite Scambio di Note, attraverso  i
canali diplomatici. 
    5. Gli emendamenti entreranno  in  vigore  secondo  le  modalita'
indicate nell'articolo XII del presente Accordo.