(Accordo-art. XI)
Articolo XI: Durata e denuncia 
 
    1.  Il  presente  Accordo  rimarra'  in  vigore  per  un  periodo
indeterminato. 
    2. Ciascuna Parte potra', in  qualunque  momento,  denunciare  il
presente Accordo. 
    3. La denuncia dovra'  essere  notificata  all'altra  Parte,  per
iscritto e per via diplomatica, e avra' effetto novanta  (90)  giorni
dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la tale notifica. 
    4. La denuncia del presente Accordo non influenzera' i  programmi
e le attivita' in corso previste dal medesimo Accordo,  salvo  quanto
diversamente concordato tra le Parti.