Articolo XI: Durata e denuncia 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo indeterminato. 2. Ciascuna Parte potra', in qualunque momento, denunciare il presente Accordo. 3. La denuncia dovra' essere notificata all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la tale notifica. 4. La denuncia del presente Accordo non influenzera' i programmi e le attivita' in corso previste dal medesimo Accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.