(Accordo-art. XIII)
Articolo XIII: Registrazione 
 
    La Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma al  presente
Accordo, lo registrera' presso il Segretariato Generale delle Nazioni
Unite, nel termine piu' breve successivamente  alla  sua  entrata  in
vigore. Nel contempo notifichera' all'altra Parte la  conclusione  di
tale procedura e la informera' sui numero di deposito attribuito. 
    Fatto in due originali, ciascuno in lingua italiana  e  spagnola,
entrambi i testi facenti egualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico