(Accordo-art. II)
Articolo II: Cooperazione generale 
 
    1. Attuazione 
      a.  Le  Parti  elaboreranno  piani  annuali  e  pluriennali  di
cooperazione  bilaterale  nel  settore  della  Difesa,  con  i  quali
determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno
i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di
attuazione delle attivita' di cooperazione sulla  base  del  presente
Accordo. 
      b. Le attivita' di cooperazione nel campo della Difesa  saranno
organizzate e condotte dal Ministero della  difesa  della  Repubblica
italiana e dal Ministero  della  Difesa  Nazionale  della  Repubblica
Orientale dell'Uruguay. 
      c. I programmi di cooperazione tra le Forze Armate  italiane  e
le  Forze  Armate  uruguayane  si  realizzeranno  attraverso  Accordi
tecnici specifici nel quadro del presente Accordo. 
    2. Campi 
    La cooperazione tra le Parti potra' includere i seguenti settori: 
      a. ricerca e sviluppo, supporto logistico  ed  acquisizione  di
materiali e servizi per la Difesa; 
      b. operazioni umanitarie internazionali e di mantenimento della
pace; 
      c. conoscenze  ed  esperienze  nei  settori  delle  operazioni,
utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed  estera,
gestione del personale ed organizzazione delle Forze Armate; 
      d.  questioni   relative   all'ambiente   ed   all'inquinamento
provocato da attivita' militari; 
      e. conoscenze in scienza e tecnologia; 
      f. formazione, istruzione ed esercitazioni militari; 
      g. questioni attinenti ad equipaggiamenti di  unita'  militari,
organizzazione e impiego di sistemi militari; 
      h. sanita' militare; 
      i. storia militare; 
      j. sport militare; 
      k. altri settori militari di comune interesse per  entrambe  le
Parti nel settore della Difesa. 
    3. Modalita' 
    La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire
secondo le seguenti modalita': 
      a. visite reciproche di delegazioni di  alto  livello  ad  enti
civili e militari; 
      b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; 
      c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; 
      d. scambio di istruttori e studenti di Istituzioni militari; 
      e. partecipazione a corsi  teorici  e  pratici,  a  periodi  di
orientamento,  a   seminari,   conferenze,   dibattiti   e   simposi,
organizzati presso organi civili e militari della Difesa; 
      f. partecipazione all'addestramento militare; 
      g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della  pace  ed
umanitarie; 
      h. visite di navi ed aeromobili militari; 
      i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
      j. promozione di iniziative commerciali nell'area della  Difesa
e sviluppo di programmi e  progetti  di  applicazione  di  tecnologia
della Difesa; 
      k. trasferimento di materiale; 
      l. altri settori militari di interesse comune per  entrambe  le
Parti nel settore della Difesa.