Articolo III: Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa 1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti; c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; h. sistemi elettronici, radar, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento e software appositamente costruiti per uso militare; i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; j. materiali specifici per l'addestramento militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. L'equipaggiamento e i materiali d'interesse reciproco delle rispettive Forze Armate inclusi i piani annuali nell'ambito del presente Accordo si potranno acquistare mediante operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite societa' private autorizzate dalle rispettive Parti, ai sensi del presente Accordo e rispettando la legislazione nazionale di ciascuna Parte. Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il benestare della Parte cedente. 2. Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo.