(Accordo-art. III)
Articolo III: Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa 
 
    1. Categorie di armamenti 
    Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali  ed  allo
scopo di regolare le attivita' relative  agli  equipaggiamenti  della
Difesa,  le  Parti  concorderanno  in   merito   ad   una   possibile
cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 
      a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti  per
uso militare; 
      b.   aeromobili   ed    elicotteri    militari    e    relativi
equipaggiamenti; 
      c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; 
      d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
      e.  armamento  di   medio   e   grosso   calibro   e   relativo
munizionamento; 
      f. bombe, razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento  di
controllo; 
      g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per
uso militare; 
      h. sistemi elettronici, radar, elettro-ottici e  fotografici  e
relativo equipaggiamento e software appositamente costruiti  per  uso
militare; 
      i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per  uso
militare; 
      j. materiali specifici per l'addestramento militare; 
      k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la  fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; 
      l. equipaggiamento speciale  appositamente  costruito  per  uso
militare. 
    L'equipaggiamento  e  i  materiali  d'interesse  reciproco  delle
rispettive Forze Armate  inclusi  i  piani  annuali  nell'ambito  del
presente Accordo si potranno acquistare mediante  operazioni  dirette
tra le Parti,  oppure  tramite  societa'  private  autorizzate  dalle
rispettive Parti, ai sensi del  presente  Accordo  e  rispettando  la
legislazione nazionale di ciascuna Parte. 
    Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito
a Paesi terzi senza il benestare della Parte cedente. 
    2. Modalita' 
    Le attivita' nel settore  dell'industria  della  Difesa  e  della
politica degli  approvvigionamenti,  della  ricerca,  dello  sviluppo
degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le
seguenti modalita': 
      a. ricerca scientifica; 
      b. scambio di esperienze nel campo tecnico; 
      c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio  di  servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; 
      d.  supporto  alle  industrie  della  Difesa   ed   agli   Enti
governativi al fine di avviare  la  cooperazione  nel  settore  della
produzione dei materiali militari. 
    Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione  al
fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo.