Articolo V: Responsabilita' civile 1. Le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento vantato tra di loro o contro uno dei membri delle proprie Forze Armate per danni provocati a suo pregiudizio in occasione di attivita' previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. 2. Ciascuna Parte indennizzera' qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze Armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformita' alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. 3. In caso di responsabilita' congiunta delle Forze Armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato.