(Accordo-art. V)
Articolo V: Responsabilita' civile 
 
    1. Le Parti rinunciano  a  qualsiasi  richiesta  di  risarcimento
vantato tra di loro o contro  uno  dei  membri  delle  proprie  Forze
Armate  per  danni  provocati  a  suo  pregiudizio  in  occasione  di
attivita' previste dal presente Accordo o  conseguenti  alle  stesse,
salvo  che  il  soggetto  responsabile  non  le  esegua  con  dolo  o
negligenza grave. 
    2. Ciascuna  Parte  indennizzera'  qualsiasi  danno  causato  dai
membri delle proprie Forze Armate nei  confronti  di  terzi,  sia  si
tratti  di  persone  fisiche  che  giuridiche,  in  conformita'  alla
legislazione nazionale dello Stato ospitante. 
    3. In caso di responsabilita' congiunta  delle  Forze  Armate  di
entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le  stesse  si  faranno
carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato.