(Accordo-art. VI)
Articolo VI: Aspetti finanziari 
 
    1. Ciascuna Parte  sara'  responsabile  delle  spese  di  propria
competenza, in particolare: 
      a. le spese di viaggio dal e fino al  punto  di  entrata  dello
Stato ospitante; 
      b.  le   spese   relative   al   proprio   personale,   incluse
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni e le spese di vitto e
alloggio; 
      c.  le  spese  mediche  ed  odontoiatriche,  nonche'  le  spese
derivanti  dalla  rimozione  e/o  evacuazione  di  proprio  personale
malato, infortunato o deceduto. 
    2. Ferme restando le disposizioni del  punto  di  cui  sopra,  la
Parte  ospitante  fornira'  cure  d'urgenza,  presso   infrastrutture
sanitarie delle proprie Forze Armate,  a  tutto  il  personale  della
Parte inviante che  possa  necessitare  di  assistenza  sanitaria  di
emergenza  durante  l'esecuzione  delle  attivita'  di   cooperazione
bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo a condizione che
la Parte inviante ne sostenga le spese. 
    3. Tutte le attivita' condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.