Articolo VI: Aspetti finanziari 1. Ciascuna Parte sara' responsabile delle spese di propria competenza, in particolare: a. le spese di viaggio dal e fino al punto di entrata dello Stato ospitante; b. le spese relative al proprio personale, incluse l'assicurazione per la malattia e gli infortuni e le spese di vitto e alloggio; c. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e/o evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria di emergenza durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.