Articolo VII: Proprieta' intellettuale 1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali in materia vigenti per ciascuna delle Parti, si obbligano a rispettare i diritti della proprieta' intellettuale riguardo all'informazione contenuta nel quadro del presente Accordo, termini che si interpreteranno nel modo piu' favorevole agli interessi del produttore o creatore della medesima. 2. L'utilizzo, la protezione giuridica applicabile e la distribuzione tra le Parti dei risultati economici della produzione intellettuale congiunta risultante dall'applicazione del presente Accordo, saranno oggetto di specifici Accordi.