(Accordo-art. VII)
Articolo VII: Proprieta' intellettuale 
 
    1. Le  Parti,  in  conformita'  con  le  rispettive  legislazioni
nazionali e con gli Accordi internazionali  in  materia  vigenti  per
ciascuna delle Parti, si  obbligano  a  rispettare  i  diritti  della
proprieta'  intellettuale  riguardo  all'informazione  contenuta  nel
quadro del presente Accordo, termini che si interpreteranno nel  modo
piu' favorevole  agli  interessi  del  produttore  o  creatore  della
medesima. 
    2.  L'utilizzo,  la  protezione  giuridica   applicabile   e   la
distribuzione tra le Parti dei risultati economici  della  produzione
intellettuale congiunta  risultante  dall'applicazione  del  presente
Accordo, saranno oggetto di specifici Accordi.