Articolo VIII: Sicurezza delle informazioni classificate 1. L'espressione "informazione classificata" si riferisce ad ogni informazione, documento, attivita', materiale o cosa, cui sia stata apposta da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e protette in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte: ===================================================================== | | | Per la Repubblica | | Per la Repubblica | Corrispondenza (in | Orientale | | Italiana | Inglese) | dell'Uruguay | +=======================+=======================+===================+ | SEGRETO | SECRET | SECRETO | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | CONFIDENCIAL | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | RESERVADO | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ 5. L'accesso alle informazioni classificate e/o scambiate nel quadro del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle rispettive disposizioni legislative nazionali. 6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate, esclusivamente, per gli scopi stabiliti nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorita' competenti della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata applicabilita' delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti.