(Accordo-art. VIII)
Articolo VIII: Sicurezza delle informazioni classificate 
 
    1. L'espressione "informazione classificata" si riferisce ad ogni
informazione, documento, attivita', materiale o cosa, cui  sia  stata
apposta da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
    2. Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o  generate
nell'ambito del  presente  Accordo,  saranno  utilizzate,  trasmesse,
conservate, trattate e protette in  conformita'  con  le  leggi  e  i
regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 
    3.  Le  informazioni   classificate   saranno   trasferite   solo
attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita'  Competente
per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 
    4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione  di
sicurezza  sono   equivalenti   e   corrispondono   ai   livelli   di
classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e  dai  regolamenti
nazionali di ciascuna Parte: 
 
=====================================================================
|                       |                       | Per la Repubblica |
|   Per la Repubblica   |  Corrispondenza (in   |     Orientale     |
|       Italiana        |       Inglese)        |   dell'Uruguay    |
+=======================+=======================+===================+
|        SEGRETO        |        SECRET         |      SECRETO      |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|    RISERVATISSIMO     |     CONFIDENTIAL      |   CONFIDENCIAL    |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|       RISERVATO       |      RESTRICTED       |     RESERVADO     |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
 
    5. L'accesso alle informazioni  classificate  e/o  scambiate  nel
quadro del presente Accordo, e' consentito al personale  delle  Parti
che ha necessita' di conoscerle e sia in  possesso  di  una  adeguata
abilitazione di sicurezza in conformita' alle rispettive disposizioni
legislative nazionali. 
    6.  Le  Parti  garantiscono  che  le  informazioni   classificate
scambiate saranno utilizzate, esclusivamente, per gli scopi stabiliti
nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 
    7. Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali
di  informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto   della
cooperazione nel campo dei  materiali  per  la  Difesa  prevista  dal
presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta
delle rispettive Autorita' competenti della Parte originatrice. 
    8. Ferma restando  la  immediata  applicabilita'  delle  clausole
contenute nel  presente  articolo,  ulteriori  aspetti  di  sicurezza
concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel  presente
Accordo, saranno  regolati  da  uno  specifico  Accordo  generale  di
sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti.