(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
               Funzioni del consiglio dei governatori 
 
    Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita  le
seguenti funzioni: 
      a)  nomina  il  presidente  e  il  direttore  esecutivo   della
Fondazione; 
      b) adotta gli orientamenti  generali  per  le  attivita'  della
Fondazione e ne stabilisce le priorita' operative  e  il  regolamento
interno, nonche' le misure necessarie per garantire la trasparenza  e
la  rendicontabilita'  per  quanto  riguarda,  in   particolare,   il
finanziamento esterno; 
      c) approva la  conclusione  dell'accordo  relativo  alla  sede,
nonche' di altri accordi o intese che la Fondazione  puo'  concludere
con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in
materia di privilegi e immunita'; 
      d) adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base  di
una proposta del direttore esecutivo; 
      e) approva le modifiche  della  struttura  organizzativa  della
Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo; 
      f) adotta un programma  di  lavoro  pluriennale,  compresa  una
stima  di  bilancio  pluriennale,  in  linea  di  principio  in   una
prospettiva quadriennale, sulla  base  del  progetto  presentato  dal
direttore esecutivo; 
      g) adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e
le attivita'  per  l'anno  successivo,  sulla  base  di  un  progetto
presentato  dal  direttore  esecutivo  e  nel  quadro  del  programma
pluriennale; 
      h) adotta il bilancio annuale per l'anno successivo; 
      i) approva i criteri per il controllo e  l'audit  dei  progetti
della Fondazione, nonche' per la presentazione di relazioni su  detti
progetti; 
      j) adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari  della
Fondazione per l'anno precedente; 
      k) fornisce  orientamento  e  consulenza  al  presidente  e  al
direttore esecutivo; 
      l) propone alle parti modifiche del presente accordo; 
      m) valuta lo sviluppo delle attivita' della Fondazione e adotta
misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo; 
      n) risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le  parti
in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo
e delle relative modifiche; 
      o) revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo; 
      p) approva l'instaurazione del partenariato strategico; 
      q) approva la conclusione  di  qualsiasi  accordo  o  strumento
giuridico negoziato in conformita' dell'art. 15, paragrafo 4, lettera
i).