Art. 12. Riunioni del consiglio dei governatori 1. Il consiglio dei governatori tiene due riunioni ordinarie all'anno, che coincidono con le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari. 2. Il consiglio dei governatori tiene riunioni straordinarie su iniziativa di un presidente, del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 3. Le funzioni di segretariato del consiglio dei governatori sono espletate sotto l'autorita' del direttore esecutivo della Fondazione.