(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
               Riunioni del consiglio dei governatori 
 
    1. Il consiglio dei  governatori  tiene  due  riunioni  ordinarie
all'anno, che coincidono con le riunioni CELAC-UE a livello  di  alti
funzionari. 
    2. Il consiglio dei governatori tiene riunioni  straordinarie  su
iniziativa di un presidente, del direttore esecutivo o  su  richiesta
di almeno un terzo dei suoi membri. 
    3. Le funzioni di segretariato del consiglio dei governatori sono
espletate sotto l'autorita' del direttore esecutivo della Fondazione.