Art. 14. Presidente della Fondazione 1. Il consiglio dei governatori designa il presidente tra i candidati presentati dai membri della Fondazione UE-ALC. Il presidente e' nominato per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta. 2. Il presidente e' una personalita' nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'UE. Il presidente esercita le proprie funzioni su base volontaria ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate. 3. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il presidente designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il direttore esecutivo nominato proverra' da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. 4. Il presidente: a) rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne, garantendo una rappresentanza visibile attraverso contatti ad alto livello con le autorita' degli Stati dell'America latina e dei Caraibi, dell'UE e degli Stati membri dell'UE, nonche' con altri partner; b) riferisce alle riunioni dei Ministri degli esteri, ad altre riunioni ministeriali, al consiglio dei governatori e ad altre importanti riunioni, se del caso; c) fornisce consulenza al direttore esecutivo nell'elaborazione del progetto di programma di lavoro pluriennale e annuale e del progetto di bilancio da presentare al consiglio dei governatori per approvazione; d) svolge altre mansioni convenute dal consiglio dei governatori.