(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                     Presidente della Fondazione 
 
    1. Il consiglio dei  governatori  designa  il  presidente  tra  i
candidati  presentati  dai  membri  della   Fondazione   UE-ALC.   Il
presidente e' nominato per un mandato quadriennale,  rinnovabile  una
sola volta. 
    2. Il presidente e' una personalita' nota  e  autorevole  sia  in
America latina e nei Caraibi che nell'UE. Il presidente  esercita  le
proprie funzioni su base volontaria ma  ha  diritto  al  rimborso  di
tutte le spese necessarie e debitamente giustificate. 
    3. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di  uno
Stato membro dell'UE e da un  cittadino  di  uno  Stato  dell'America
latina o dei Caraibi. Se il  presidente  designato  proviene  da  uno
Stato membro dell'UE, il direttore esecutivo  nominato  proverra'  da
uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. 
    4. Il presidente: 
      a) rappresenta  la  Fondazione  nelle  sue  relazioni  esterne,
garantendo una rappresentanza visibile attraverso  contatti  ad  alto
livello con le  autorita'  degli  Stati  dell'America  latina  e  dei
Caraibi, dell'UE e degli Stati  membri  dell'UE,  nonche'  con  altri
partner; 
      b) riferisce alle riunioni dei Ministri degli esteri, ad  altre
riunioni ministeriali,  al  consiglio  dei  governatori  e  ad  altre
importanti riunioni, se del caso; 
      c) fornisce consulenza al direttore esecutivo nell'elaborazione
del progetto di programma di  lavoro  pluriennale  e  annuale  e  del
progetto di bilancio da presentare al consiglio dei  governatori  per
approvazione; 
      d)  svolge  altre  mansioni   convenute   dal   consiglio   dei
governatori.