(Accordo-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                Direttore esecutivo della Fondazione 
 
    1. La Fondazione e' gestita da un direttore  esecutivo,  nominato
dal  consiglio  dei  governatori   per   un   mandato   quadriennale,
rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione
di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC. 
    2. Fatte salve le competenze del consiglio  dei  governatori,  il
direttore esecutivo non sollecita ne'  accetta  istruzioni  da  alcun
governo o altro organismo. 
    3. La  carica  di  direttore  esecutivo  e'  retribuita  e  viene
esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE  e  da
un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei  Caraibi.  Se  il
direttore esecutivo designato proviene da uno Stato  membro  dell'UE,
il presidente nominato proverra' da uno Stato dell'America  latina  o
dei Caraibi, e viceversa. 
    4. Il direttore esecutivo e' il  rappresentante  giuridico  della
Fondazione ed esercita le seguenti funzioni: 
      a) elabora il programma di lavoro pluriennale e  annuale  della
Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente; 
      b) nomina e dirige il personale  della  Fondazione,  garantendo
che rispetti gli obiettivi della Fondazione; 
      c) esegue il bilancio; 
      d) presenta al consiglio dei governatori relazioni  d'attivita'
periodiche e annuali,  nonche'  i  conti  finanziari,  per  adozione,
assicurando procedure trasparenti e la  corretta  circolazione  delle
informazioni riguardanti tutte le attivita'  realizzate  o  sostenute
dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle  istituzioni  e
delle organizzazioni identificate a  livello  nazionale,  nonche'  di
quelle che partecipano alle attivita' della Fondazione; 
      e) presenta la relazione di cui all'art. 18; 
      f) prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori; 
      g) consulta, se necessario, i rappresentanti  competenti  della
societa'  civile  e  altri  soggetti  sociali,  in   particolare   le
istituzioni eventualmente individuate  dai  membri  della  Fondazione
UE-ALC,  a  seconda  della  questione  sollevata  e  delle   esigenze
concrete, informando il consiglio dei governatori  dei  risultati  di
tali contatti ai fini di un ulteriore esame; 
      h) conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la
Fondazione e con le altre  parti  del  presente  accordo  per  quanto
riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode  la  Fondazione
in tali Stati; 
      i) conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo  o  strumento
giuridico avente  ripercussioni  internazionali,  con  organizzazioni
internazionali, Stati ed enti pubblici o  privati  su  questioni  che
vanno  oltre  il  funzionamento   amministrativo   quotidiano   della
Fondazione, previa debita consultazione e notifica al  consiglio  dei
governatori  circa  l'inizio  e  la  conclusione  prevista  di   tali
negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo
di applicazione e probabile esito; 
      j) riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali
azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione.