(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                   Finanziamento della Fondazione 
 
    1. I contributi sono versati su base volontaria, fatta  salva  la
partecipazione al consiglio dei governatori. 
    2. La Fondazione e' finanziata principalmente dai suoi membri. Il
consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio  biregionale,
puo' valutare altre modalita' di finanziamento delle attivita'  della
Fondazione. 
    3.  In  casi  specifici,  previe  notifica  e  consultazione  del
consiglio  dei  governatori  per  approvazione,  la   Fondazione   e'
autorizzata a generare risorse  supplementari  tramite  finanziamenti
esterni di enti pubblici e privati, anche  attraverso  l'elaborazione
di relazioni e analisi su richiesta.  Tali  risorse  sono  utilizzate
esclusivamente per le attivita' della Fondazione. 
    4. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e
nell'ambito del suo contributo finanziario  alla  Fondazione,  locali
opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione  da  parte  della
Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e  le  misure  di
sicurezza.