Art. 16. Finanziamento della Fondazione 1. I contributi sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori. 2. La Fondazione e' finanziata principalmente dai suoi membri. Il consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio biregionale, puo' valutare altre modalita' di finanziamento delle attivita' della Fondazione. 3. In casi specifici, previe notifica e consultazione del consiglio dei governatori per approvazione, la Fondazione e' autorizzata a generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente per le attivita' della Fondazione. 4. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario alla Fondazione, locali opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione da parte della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.