Art. 17. Audit e pubblicazione dei conti 1. Il consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti incaricati di verificare i conti della Fondazione. 2. Il bilancio delle attivita' e delle passivita', delle spese e delle entrate della Fondazione, certificato da revisori indipendenti, viene messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e sottoposto all'approvazione del consiglio dei governatori nella prima riunione successiva. 3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.