(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                   Audit e pubblicazione dei conti 
 
    1. Il consiglio  dei  governatori  nomina  revisori  indipendenti
incaricati di verificare i conti della Fondazione. 
    2. Il bilancio delle attivita' e delle passivita', delle spese  e
delle entrate della Fondazione, certificato da revisori indipendenti,
viene messo a disposizione dei membri quanto prima dopo  la  fine  di
ciascun esercizio finanziario, e comunque  entro  sei  mesi  da  tale
data, e sottoposto all'approvazione  del  consiglio  dei  governatori
nella prima riunione successiva. 
    3.  Viene  pubblicata  una  sintesi  dei  conti  e  del  bilancio
verificati.