Art. 18. Valutazione della Fondazione A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il direttore esecutivo presenta ogni quattro anni al consiglio dei governatori una relazione sulle attivita' della Fondazione. Il consiglio dei governatori valuta complessivamente tali attivita' e adotta qualsiasi decisione riguardante le attivita' future della Fondazione.