Art. 20. Privilegi e immunita' 1. La natura e la personalita' giuridica della Fondazione sono definite agli articoli 2 e 4. 2. Lo status, i privilegi e le immunita' della Fondazione, del consiglio dei governatori, del presidente, del direttore esecutivo, dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale di Germania ai fini dell'esercizio delle loro funzioni sono disciplinati da un accordo relativo alla sede stipulato fra il governo della Repubblica federale di Germania e la Fondazione. 3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo e' indipendente dal presente accordo. 4. La Fondazione puo' concludere con uno o piu' Stati dell'America latina e dei Caraibi e con gli Stati membri dell'UE altri accordi relativi a tali privilegi e immunita' eventualmente necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dal consiglio dei governatori. 5. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. La Fondazione non e' esonerata dalla remunerazione di servizi resi. 6. Il direttore esecutivo e il personale della Fondazione sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione. 7. Per membri del personale della Fondazione si intendono tutti i membri del personale nominati dal direttore esecutivo, ad eccezione di quelli assunti in loco e retribuiti in base a tariffe orarie.