(Accordo-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                        Privilegi e immunita' 
 
    1. La natura e la personalita' giuridica  della  Fondazione  sono
definite agli articoli 2 e 4. 
    2. Lo status, i privilegi e le immunita'  della  Fondazione,  del
consiglio dei governatori, del presidente, del  direttore  esecutivo,
dei  membri  del  personale  e  dei  rappresentanti  dei  membri  nel
territorio  della   Repubblica   federale   di   Germania   ai   fini
dell'esercizio delle loro funzioni sono disciplinati  da  un  accordo
relativo alla sede stipulato fra il governo della Repubblica federale
di Germania e la Fondazione. 
    3. L'accordo relativo  alla  sede  di  cui  al  paragrafo  2  del
presente articolo e' indipendente dal presente accordo. 
    4.  La  Fondazione  puo'  concludere  con  uno   o   piu'   Stati
dell'America latina e dei Caraibi e  con  gli  Stati  membri  dell'UE
altri accordi relativi a tali  privilegi  e  immunita'  eventualmente
necessari  per  il  corretto  funzionamento  della   Fondazione   nei
rispettivi territori, che dovranno essere approvati dal consiglio dei
governatori. 
    5. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali,  la  Fondazione,  i
suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono  esenti  da  qualsiasi
imposta diretta. La Fondazione non e' esonerata  dalla  remunerazione
di servizi resi. 
    6. Il direttore esecutivo e il personale  della  Fondazione  sono
esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed  emolumenti  versati
dalla Fondazione. 
    7. Per membri del personale della Fondazione si intendono tutti i
membri del personale nominati dal direttore esecutivo,  ad  eccezione
di quelli assunti in loco e retribuiti in base a tariffe orarie.