(Accordo-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    Qualsiasi controversia che possa sorgere tra  le  parti  riguardo
all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo  e  delle
sue modifiche e' oggetto di negoziati diretti tra loro ai fini di una
rapida soluzione. Se non viene risolta in tal modo,  la  controversia
e' presentata per decisione al consiglio dei governatori.