(Accordo-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                              Modifiche 
 
    1. Il presente accordo puo' essere modificato su  iniziativa  del
consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC o su  richiesta  di
una  delle  parti.  Le  proposte  di  modifica  sono   trasmesse   al
depositario, che provvede a notificarle a tutte le parti  a  fini  di
valutazione e di negoziazione. 
    2. Le modifiche sono adottate per consenso ed entrano  in  vigore
trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del  depositario,
dell'ultima  notifica  dell'avvenuto   espletamento   di   tutte   le
formalita' necessarie a tal fine. 
    3. Il depositario notifica a tutte le parti l'entrata  in  vigore
delle modifiche.