(Accordo-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente accordo entra in vigore  trenta  giorni  dopo  che
otto parti di ciascuna regione, compresa la  Repubblica  federale  di
Germania e l'UE, hanno depositato i rispettivi strumenti di  ratifica
o di adesione presso il depositario. Per gli altri Stati dell'America
latina e dei Caraibi e per gli Stati membri dell'UE, che depositano i
loro strumenti di ratifica o di adesione dopo la data di  entrata  in
vigore, il presente accordo entra in vigore trenta  giorni  dopo  che
tali Stati dell'America latina  e  dei  Caraibi,  nonche'  gli  Stati
membri dell'UE hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di
adesione. 
    2. Il depositario notifica a tutte le parti il ricevimento  degli
strumenti di ratifica o di adesione e la data di  entrata  in  vigore
del presente accordo, in conformita' del  paragrafo  1  del  presente
articolo.