(Accordo-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                          Durata e denuncia 
 
    1. Il presente accordo ha durata indeterminata. 
    2. Ciascuna delle  parti  puo'  denunciare  il  presente  accordo
mediante  notifica  scritta  indirizzata  al  depositario   per   via
diplomatica. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo che e' pervenuta
la notifica.