(Accordo-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                     Scioglimento e liquidazione 
 
    1. La Fondazione e' sciolta: 
      a) se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato
l'accordo oppure 
      b) se i suoi membri decidono di denunciarlo. 
    2. In caso di denuncia dell'accordo,  la  Fondazione  continua  a
esistere soltanto ai fini della sua liquidazione.  Le  sue  attivita'
sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attivita'
della Fondazione e  all'estinzione  delle  passivita'.  Il  saldo  e'
ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.