Art. 27. Scioglimento e liquidazione 1. La Fondazione e' sciolta: a) se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure b) se i suoi membri decidono di denunciarlo. 2. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attivita' sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attivita' della Fondazione e all'estinzione delle passivita'. Il saldo e' ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.