(Accordo-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                               Riserve 
 
    1. Al momento della firma o della ratifica del presente  accordo,
o dell'adesione al medesimo, le parti possono formulare  riserve  e/o
dichiarazioni in merito al suo testo a condizione che esse non  siano
incompatibili con l'oggetto e con le finalita' dell'accordo stesso. 
    2. Le riserve e le dichiarazioni  formulate  sono  comunicate  al
depositario, il quale le notifica alle altre parti dell'accordo.