(Accordo-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  la
fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo  il  diritto  della
Repubblica federale di Germania conclude le proprie attivita' e viene
sciolta. Le attivita' e le passivita', le risorse, i  fondi  e  altri
obblighi  contrattuali  di  tale  fondazione  sono  trasferiti   alla
Fondazione UE-ALC istituita dal presente  accordo.  A  tal  fine,  la
Fondazione UE-ALC e la fondazione transitoria concludono i  necessari
strumenti  giuridici  con  la  Repubblica  federale  di  Germania   e
rispettano le pertinenti disposizioni giuridiche. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine,  hanno  firmato  il  presente  accordo,  redatto  in  un  unico
esemplare in  lingua  bulgara,  croata,  ceca,  danese,  neerlandese,
inglese, estone, finlandese,  francese,  tedesca,  greca,  ungherese,
italiana, lettone, lituana,  maltese,  polacca,  portoghese,  rumena,
slovacca,  slovena,  spagnola  e  svedese,  ciascun   testo   facente
ugualmente fede, che sara' depositato  negli  archivi  del  Consiglio
dell'Unione europea, il quale ne trasmettera' una  copia  certificata
conforme a tutte le parti.