Art. 30. Disposizioni transitorie A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto della Repubblica federale di Germania conclude le proprie attivita' e viene sciolta. Le attivita' e le passivita', le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla Fondazione UE-ALC istituita dal presente accordo. A tal fine, la Fondazione UE-ALC e la fondazione transitoria concludono i necessari strumenti giuridici con la Repubblica federale di Germania e rispettano le pertinenti disposizioni giuridiche. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, che sara' depositato negli archivi del Consiglio dell'Unione europea, il quale ne trasmettera' una copia certificata conforme a tutte le parti.